Agenzia delle Entrate vince sul credito d’imposta inesistente di Farmec s.r.l.
Pubblicato il: 2/4/2026
Gli avvocati Raffaele De Falco e Luigi Sergio Redaelli hanno assistito Farmec s.r.l. nel contenzioso contro l’Agenzia delle Entrate.
Il contenzioso, iscritto al n. 2351/2017 R.G., ha visto contrapposte Farmec s.r.l. e l’Agenzia delle Entrate in merito all’avviso di accertamento relativo all'IRES per l’anno 2005. La controversia si è svolta nel quadro della normativa sul credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, ai sensi dell’art. 165 del T.U.I.R., e si è sviluppata attorno ai presupposti previsti dalla Convenzione Italia–Regno Unito contro le doppie imposizioni. La sentenza è stata emessa dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione (n. 1636/2026), pres. Giudicepietro, rel. Taraschi.
Farmec s.r.l. aveva rivendicato un credito d’imposta di 244.945 euro quale eccedenza delle ritenute estere subite su interessi maturati a seguito di due finanziamenti erogati a società consociate, e poi trasferiti nell’ambito del gruppo internazionale. Secondo la società, tali interessi erano stati assoggettati a una ritenuta del 10% nel Regno Unito, con pagamento formalmente documentato e riversamento diretto dell’importo dovuto a un’altra società del gruppo. La contribuente aveva eccepito che la somma oggetto di credito non era stata compensata nel 2005, dato il risultato d’esercizio negativo, e che vi era prova documentale dell’effettivo pagamento delle ritenute in Gran Bretagna.
In primo grado, la Commissione tributaria provinciale di Bologna aveva accolto il ricorso di Farmec, ritenendo avvenuto il pagamento degli interessi anche in assenza di trasferimento materiale di denaro. In appello, però, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate, sostenendo che la prova del pagamento degli interessi e delle ritenute non era stata fornita e che si era trattato di una mera operazione contabile senza effettivo trasferimento di somme.
La Cassazione ha esaminato dettagliatamente le doglianze sollevate da Farmec s.r.l., sia in ordine alla compensazione del credito che alla prova dell’avvenuto pagamento degli interessi e delle ritenute. I giudici hanno sottolineato come il credito d’imposta risulti ammissibile solo quando vi sia prova congiunta del conseguimento di redditi prodotti all’estero, del loro concorso effettivo nel reddito imponibile in Italia e dell’assolvimento di un’imposta estera a titolo definitivo. La documentazione esibita (accordi infragruppo, scritture contabili interne e dichiarazioni di società del gruppo) è stata ritenuta inidonea a dimostrare tali condizioni, trattandosi esclusivamente di un’operazione di annotazione contabile senza movimentazione di denaro né formale pagamento di imposta estera certificato dall’autorità tributaria britannica.
Con la sentenza n. 1636/2026, la Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia della CTR Emilia-Romagna e respinto integralmente il ricorso di Farmec s.r.l. L’effetto immediato della decisione consiste nella perdita per la società del credito d’imposta rivendicato (244.945 euro), nonché nell’obbligo di pagamento delle spese processuali liquidate in 7.600 euro, oltre a eventuali oneri accessori. A carico della ricorrente resta inoltre il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per la soccombenza. Dal punto di vista giuridico, la sentenza riafferma la stringente necessità di dimostrare la realtà sostanziale dei presupposti per il credito d’imposta per redditi esteri, escludendo che mere scritture contabili infragruppo e operazioni interne possano fondare pretese detrazioni in assenza di veri flussi finanziari e di imposta estera definitivamente pagata.

