Agenzia delle Entrate prevale sul giudizio di ottemperanza avviato da BNL
Pubblicato il: 2/4/2026
L'avvocato Vittorio Giordano ha rappresentato Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
La controversia esaminata dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, iscritta al n. 8191/2019 R.G., ha visto contrapposte la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate. L’oggetto del contenzioso era la richiesta di ottemperanza avanzata da BNL all’esito di un giudizio in cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, a seguito del riconoscimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un diritto al rimborso dell’imposta di registro indebitamente versata, per un importo di € 15.065,05. Il ricorso in Cassazione contestava l’inidoneità della sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere a fondare un giudizio di ottemperanza.
La vicenda nasce dal ricorso originario presentato dalla banca alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, volto a ottenere l’esecuzione di quanto riconosciuto in una precedente sentenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in seguito al riconoscimento del diritto al rimborso per imposta di registro da parte dell’Agenzia delle Entrate. BNL chiedeva dunque l’attuazione di tale riconoscimento tramite il giudizio di ottemperanza.
Nei precedenti gradi di giudizio, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso di BNL, rilevando che il giudizio di ottemperanza può essere promosso solo in presenza di sentenze contenenti una condanna o prescrizioni specifiche da eseguire, circostanza che non ricorreva nel provvedimento che si limitava a prendere atto della cessazione della materia del contendere.
Giunta la vicenda in Cassazione, i temi giuridici principali si sono incentrati sulla possibilità di dare esecuzione in via di ottemperanza a una sentenza che abbia semplicemente dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito di un riconoscimento formale e integrale del diritto al rimborso da parte dell’Amministrazione. La Cassazione ha ribadito che, in simili circostanze, viene meno la giurisdizione tributaria, residuando solo un’azione di ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c., da esperire avanti al giudice ordinario: non sono dunque possibili giudizi di ottemperanza su pronunce che non contengano una condanna né specifiche prescrizioni eseguibili.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1809 del 2026, ha quindi rigettato il ricorso di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., sancendo il venir meno della giurisdizione tributaria e fissando la competenza del giudice ordinario per eventuali pretese di rimborso. Le conseguenze economiche per la banca riguardano la condanna al pagamento delle spese di giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in € 3.000 oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, e l’onere di corrispondere un ulteriore contributo unificato in base all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

