Il Consiglio di Stato conferma il ritiro degli attestati di libera circolazione per una suite di arredi di Carlo Mollino
Pubblicato il: 2/12/2026
L’Avvocato Giuseppe Calabi ha assistito Christie Manson & Woods Limited.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato su una controversia riguardante il ritiro degli attestati di libera circolazione (ALC) per un tavolo da pranzo e un set di sei sedie attribuiti a Carlo Mollino, risalenti agli anni Quaranta. L’operazione vedeva coinvolta la casa d’aste Christie Manson & Woods Limited, mandataria per la vendita dei beni, nonché il proprietario Ambrogio Minola. I mobili erano stati oggetto di vendita presso una importante asta a Londra nella serata “Thinking Italian Art and Design Evening Sale” del 22 ottobre 2020.
Gli ALC erano stati originariamente concessi dal Ministero della Cultura, tramite l'Ufficio Esportazione di Genova, con due distinti provvedimenti: uno per il tavolo, l'altro per le sedie, sulla base di domande presentate separatamente dal proprietario. Tuttavia, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero, rilevando successivamente il valore unitario storico-artistico della suite, era intervenuta in autotutela il 22 ottobre 2020, ritirando entrambi gli attestati.
Con lo stesso provvedimento, era stato disposto anche l’avvio della procedura per la dichiarazione di interesse culturale ex D. Lgs. n. 42/2004, il ritiro delle opere dall’asta e l’intimazione del rientro dei beni in Italia.
Christie Manson & Woods Limited aveva impugnato al TAR Lazio il provvedimento di ritiro degli ALC, richiedendo anche il risarcimento del danno per le commissioni d’asta non percepite, e contestando l’operato dell’amministrazione sotto vari profili di violazione di legge. Analoga impugnazione era stata promossa separatamente dal proprietario.
Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso e i successivi motivi aggiunti. Segue l’appello al Consiglio di Stato da parte di Christie Manson & Woods Limited.
Nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ritiro degli ALC costituisse una rivalutazione discrezionale di merito sull’interesse storico-artistico unitario dei beni, fondata sul riconoscimento della suite come un bene complesso e inscindibile, testimonianza significativa della ricerca progettuale di Carlo Mollino nel dopoguerra e parte della storia dell’architettura degli interni italiana. Il ritiro degli ALC, secondo i giudici, era legittima espressione del potere di autotutela dell’amministrazione, motivata dall’obiettivo di tutelare il patrimonio culturale nazionale. È stata inoltre confermata la dichiarazione di eccezionale interesse storico e artistico della suite e la legittimità dell’intimazione al rientro dei beni sul territorio italiano.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato la piena discrezionalità tecnica ed amministrativa nella valutazione del merito, confutando le doglianze dell’appellante in ordine alla presunta mancanza di motivazione, di bilanciamento tra interesse pubblico e privato, di eccessività del sacrificio imposto ai privati e di mancanza delle garanzie partecipative. In particolare, la decisione ha ribadito che la scelta di bloccare l’esportazione rispondeva a finalità di rilevante interesse pubblico costituzionalmente protetto (art. 9 Costituzione) e che le modalità e la tempistica della comunicazione dell’avvio del procedimento erano giustificate dall’urgenza di tutelare i beni già fuori dal territorio nazionale.
Nel merito delle eccezioni circa la valutazione della rarità e dell’interesse culturale della suite – anche rispetto all’esistenza di altri arredi dell’autore in musei o collezioni pubbliche – la sentenza ha ricondotto il giudizio dell’amministrazione a una valutazione ampiamente discrezionale e congruamente motivata, considerandola non censurabile se non per manifesta illogicità.
Quanto alla richiesta risarcitoria avanzata dalla casa d’aste, il Consiglio di Stato ha negato l’esistenza di un’ingiustizia risarcibile, confermando l’estraneità della casa d’aste al rapporto diretto tra amministrazione e proprietario e la piena legittimità del ritiro degli attestati. Il dispositivo finale ha confermato la reiezione dell’appello, con compensazione delle spese di lite.

