Comune di Mozzate ottiene una doppia vittoria al CdS nelle controversie con Papa Costruzioni
Pubblicato il: 2/12/2026
L'avvocato Bruno Bianchi ha assistito Papa Costruzioni S.r.l. Gli avvocati Adriano Pilia e Marco Luigi Di Tolle hanno rappresentato il Comune di Mozzate.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con le sentenze n. 891/2026 (R.G. 4068/2024) e n. 892/2026 (R.G. 9292/2024), pubblicate il 3 febbraio 2026, ha respinto entrambi gli appelli proposti dalla società Papa Costruzioni S.r.l. contro il Comune di Mozzate, confermando integralmente le decisioni del TAR Lombardia – Milano. Le due pronunce, pur riferite a lotti distinti del medesimo piano di zona per l’edilizia economico-popolare di via Brera, presentano un filo conduttore comune: la piena legittimità delle pretese creditorie del Comune e l’infondatezza, oltre che inammissibilità, delle difese e delle domande riconvenzionali della società appellante.
Nella sentenza n. 891/2026, relativa al Lotto n. 6 e al contratto di compravendita rep. n. 28/2008, il Consiglio di Stato ha confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale proposto da Papa Costruzioni, fondato sull’asserito inadempimento del Comune agli impegni assunti con la lettera di patronage approvata con delibera consiliare n. 46 del 2 luglio 2008. Il Collegio ha ritenuto corretta la valutazione del TAR circa la violazione del principio del ne bis in idem, poiché identiche domande risarcitorie erano già state proposte e definitivamente decise nei giudizi conclusi con le sentenze n. 346/2022, n. 347/2022 e n. 2343/2022 del TAR Lombardia. La società aveva già dedotto la responsabilità del Comune per presunti inadempimenti contrattuali e per la gestione della società partecipata Mozzate Patrimonio S.r.l., sicché la riproposizione della medesima pretesa risarcitoria è stata considerata preclusa dal giudicato.
Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato l’infondatezza nel merito della domanda risarcitoria, osservando che la lettera di patronage era rivolta esclusivamente alla banca BNL S.p.A., unica destinataria della garanzia, e non alla società Papa Costruzioni. Il debito garantito riguardava infatti il mutuo stipulato dalla banca, mentre l’obbligo di subentro nel finanziamento e di acquisto degli immobili gravava unicamente sulla società Mozzate Patrimonio S.r.l., soggetto distinto dal Comune e dotato di autonomia patrimoniale perfetta. Da ciò deriva l’impossibilità per Papa Costruzioni di lamentare un inadempimento del Comune rispetto a obblighi assunti verso terzi. Confermata l’inammissibilità del ricorso incidentale, il Consiglio di Stato ha ribadito la piena debenza del residuo corrispettivo pari a euro 210.105,86, già accertato dal TAR.
La sentenza n. 892/2026, relativa al Lotto n. 17 e al contratto rep. n. 27/2008, ha affrontato invece la questione del mancato pagamento del residuo importo di euro 21.453,58. Anche in questo caso il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, ritenendo irrilevanti le vicende relative al diverso Lotto n. 6, che la società appellante aveva invocato per giustificare il proprio inadempimento. Il Collegio ha sottolineato che il controcredito vantato da Papa Costruzioni, oggetto del parallelo giudizio definito con la sentenza n. 764/2024 del TAR e ancora sub iudice in appello, non può essere opposto in compensazione, poiché si tratta di credito contestato e non definitivamente accertato. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato ha ribadito che la compensazione giudiziale presuppone l’accertamento del controcredito nel medesimo giudizio e non può fondarsi su pretese ancora oggetto di separato contenzioso.
Il Collegio ha inoltre confermato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale con cui Papa Costruzioni chiedeva la restituzione di euro 15.323,98 versati per oneri di urbanizzazione. Tale domanda, pur proposta in sede civile nell’opposizione al decreto ingiuntivo, non era stata ritualmente riproposta davanti al TAR mediante atto notificato, come richiesto dall’art. 42 c.p.a., e non poteva essere introdotta tramite semplice memoria difensiva. La mancata riassunzione della domanda riconvenzionale ha comportato la sua definitiva inammissibilità.
Le due pronunce del Consiglio di Stato consolidano dunque il quadro giuridico della complessa vicenda relativa ai lotti del piano PEEP di via Brera, riaffermando la centralità del principio del giudicato, la necessità di una rigorosa osservanza delle forme processuali e la netta distinzione tra obblighi del Comune e obblighi delle società partecipate. In entrambi i giudizi, il Comune di Mozzate risulta integralmente vittorioso, mentre le pretese risarcitorie e le eccezioni sollevate da Papa Costruzioni sono state ritenute infondate o inammissibili.

