Il Consiglio di Stato respinge l'appello di Anaao-Assomed sulla clinicizzazione della U.O.C. di Medicina Generale di Como
Pubblicato il: 2/12/2026
L’avvocato Federico Pagetta ha assistito Anaao-Assomed Associazione Sindacale Medici Dirigenti della Lombardia. L’avvocato Luca De Censi ha assistito l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.
Con la sentenza n. 904/2026 (R.G. 8649/2024), pubblicata il 3 febbraio 2026, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da Anaao-Assomed Lombardia, riformando integralmente la decisione del TAR Lombardia n. 1167/2024. Il giudice amministrativo di secondo grado ha riconosciuto la tempestività del ricorso originario e ha disposto l’annullamento degli atti del 2017 e del 2019 che avevano portato alla “clinicizzazione” della U.O.C. di Medicina Generale del Presidio Sant’Anna di Como e alla sua attribuzione a un docente universitario, il prof. Alessandro Squizzato.
La vicenda trae origine dalla deliberazione della Giunta regionale lombarda n. X/7436 del 28 novembre 2017, con cui era stata disposta l’integrazione del polo universitario di Varese con l’ASST Lariana, demandando a quest’ultima l’attivazione dei rapporti convenzionali con l’Università dell’Insubria. Con successiva delibera n. 1094 del 27 dicembre 2017, l’ASST aveva approvato un protocollo preliminare d’intesa, rinviando a future convenzioni l’individuazione delle strutture da porre a direzione universitaria. Solo con la delibera n. 331 del 4 aprile 2019 era stata concretamente individuata la U.O.C. di Medicina Generale del Sant’Anna quale struttura a direzione universitaria, affidandone la guida al docente universitario.
Il TAR aveva dichiarato irricevibile il ricorso di Anaao-Assomed, ritenendo che gli atti del 2017 avessero immediata lesività e che la successiva convenzione del 2019 fosse meramente esecutiva. Il Consiglio di Stato ha invece ribaltato questa impostazione, affermando che le delibere del 2017 avevano natura programmatica e non erano idonee a ledere direttamente l’interesse della categoria dei medici dirigenti. La lesione si è concretizzata solo con la delibera del 2019, che ha trasformato la struttura in unità a direzione universitaria, sottraendo di fatto il posto apicale al personale ospedaliero. Da ciò deriva la tempestività del ricorso originario.
Nel merito, il Consiglio di Stato ha respinto le censure relative alla violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 517/1999, rilevando che la Regione Lombardia, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, ha adottato un modello organizzativo autonomo fondato sulla rete regionale dell’assistenza, della didattica e della ricerca, disciplinato dalla legge regionale n. 33/2009 e dal Protocollo d’intesa del 2010. Tale assetto supera il modello dell’azienda ospedaliero-universitaria come unico luogo di integrazione tra SSN e Università, consentendo la clinicizzazione anche presso ASST e strutture accreditate, purché nel rispetto delle convenzioni attuative.
Diversamente, il Collegio ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. 502/1992, nella parte in cui la direzione della U.O.C. è stata attribuita tramite chiamata diretta a un docente universitario, senza alcuna procedura comparativa. La scelta, pur prevista nel protocollo del 2017, non poteva derogare ai principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, né sacrificare le legittime aspettative di progressione del personale medico ospedaliero. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la clinicizzazione non può tradursi in un automatismo che assegna la direzione delle strutture complesse ai docenti universitari, pena la violazione dei principi costituzionali e del corretto equilibrio tra esigenze formative e tutela delle carriere ospedaliere.
La sentenza n. 904/2026 segna un punto di svolta nella disciplina delle strutture a direzione universitaria in Lombardia, riaffermando la necessità di un corretto bilanciamento tra autonomia regionale, esigenze della didattica universitaria e tutela delle posizioni professionali del personale medico del SSN. L’appello di Anaao-Assomed è stato integralmente accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e riconoscimento della piena fondatezza delle ragioni dell’associazione sindacale.

