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Am FTV Tudia ottiene l'annullamento del diniego ambientale per l'impianto eolico San Giorgio


Pubblicato il: 2/6/2026

Gli avvocati Carlo Comandè, Enzo Puccio e Margherita Geraci hanno assistito Am FTV Tudia S.r.l.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) si è pronunciato sul ricorso n. 719/2025, proposto da Am FTV Tudia S.r.l., riguardante il diniego di compatibilità ambientale per il progetto di impianto eolico denominato "San Giorgio", composto da sette aerogeneratori per una potenza complessiva di 47,60 MW, da realizzarsi nei comuni di Polizzi Generosa, Castellana Sicula e Petralia Sottana. Le amministrazioni resistenti includevano, tra gli altri, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione Siciliana. Il provvedimento impugnato era il decreto del 7 marzo 2025, n. 110, che aveva dato parere negativo alla compatibilità ambientale dell'iniziativa.

La vicenda prende avvio nel 2022, quando la società ricorrente aveva presentato istanza per l'avvio della procedura di compatibilità ambientale. Dopo le prime fasi istruttorie e alcune richieste di integrazione documentale da parte degli enti competenti, la procedura si è protratta sino a determinare un iniziale giudizio negativo sulla compatibilità ambientale da parte della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC. Diverse carenze erano state sollevate sia sulla valutazione degli impatti che sulla completezza degli studi presentati dalla società, toccando ambiti quali biodiversità, shadow flickering, vibrazioni, rumore, alternative di progetto e analisi degli impatti cumulativi con altri impianti.

A fronte di una situazione di stallo, la società aveva già ottenuto dal TAR (sentenza n. 1728/2024) l’obbligo per il Ministero di concludere il procedimento nei termini di legge. Successivamente, sono stati acquisiti ulteriori pareri tecnici, tra cui quello della Soprintendenza di Palermo che, seppur favorevole con prescrizioni, aveva richiesto lo stralcio di tre aerogeneratori, successivamente autorizzati dopo l’esecuzione di saggi archeologici. La società, rispondendo ai rilievi mossi, ha prodotto nuove integrazioni tecniche ed elaborati integrativi, ampliando l’indagine anche agli impianti in corso di autorizzazione e ai siti natura 2000 presenti nell’area.

Nel corso del procedimento, il TAR ha emesso una ordinanza istruttoria che segnalava la necessità di un approfondimento conforme ai principi di leale collaborazione e del giusto procedimento: la società si è attivata producendo ulteriori documenti e impegnandosi ad attivare la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) in caso di riattivazione della VIA. La Soprintendenza ha in seguito rilasciato parere favorevole anche per gli aerogeneratori oggetto della precedente esclusione.

Il TAR si è concentrato su specifici snodi giuridici decisivi: la violazione dei principi del giusto procedimento e della leale collaborazione tra amministrazione e privato, il difetto di motivazione per alcune componenti istruttorie (quali shadow flickering, biodiversità, alternative progettuali, studio delle soluzioni "zero"), e, soprattutto, la mancata richiesta da parte dell’amministrazione della redazione dello studio di incidenza ambientale sin dal primo stadio istruttorio, richiedendo invece tale analisi solo nel diniego finale. Sono emerse anche talune incoerenze tra i rilievi della Commissione Tecnica e la documentazione prodotta dalla società su biodiversità e impatti cumulo, che avrebbero dovuto essere oggetto di interlocuzione istruttoria approfondita.

La sentenza, accogliendo in parte qua il ricorso di Am FTV Tudia S.r.l., ha annullato il decreto n. 110/2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ritenendo fondate le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione, nonché alla mancata attivazione della procedura di VIncA. L’amministrazione dovrà ora riattivare il procedimento, consentendo alla ricorrente di integrare la documentazione secondo le indicazioni del TAR e acquisendo nuovamente il parere della Soprintendenza in tema di tutela archeologica. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.