Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ottiene la conferma dell'accertamento doganale contro C.S.J. s.r.l.
Pubblicato il: 2/10/2026
L’avv. Sara Armella ha assistito C.S.J. s.r.l. in liquidazione e i soci Jacopo e Sauro Castagnoli.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2035/2026 (R.G. 1198/2025), si è pronunciata sul ricorso presentato da C.S.J. s.r.l. in liquidazione e dai soci Jacopo e Sauro Castagnoli nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avente ad oggetto la legittimità di due avvisi di rettifica doganali per importazioni di elementi di fissaggio provenienti da Taiwan. La decisione giunge a seguito di una complessa vicenda processuale che ha avuto origine da accertamenti effettuati nel 2012.
I fatti risalgono al 2012, quando C.S.J. s.r.l., operante nel commercio di viterie e bulloni, aveva importato merci da due società di Taiwan. A seguito dei controlli doganali, l’Ufficio di La Spezia aveva notificato due avvisi di rettifica aventi il medesimo oggetto: la presunta origine cinese delle merci e la conseguente applicazione di dazi antidumping. Dopo il primo contenzioso, l’Agenzia delle Dogane aveva riproposto un secondo accertamento che, però, era stato annullato dalla Cassazione con ordinanza n. 14254/2023.
Il primo grado di giudizio si era concluso favorevolmente per la società, con l’annullamento per intervenuta prescrizione della pretesa impositiva. La Commissione tributaria regionale aveva poi confermato questa decisione, ma l’Agenzia delle Dogane aveva impugnato la sentenza in Cassazione. Con ordinanza n. 6206/2023, la Corte aveva disposto il rinvio per un nuovo esame di merito. Nel successivo giudizio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria (sent. n. 449/2024) aveva riconosciuto la legittimità dell’accertamento, escludendo la buona fede dell’importatore e la rilevanza di certificati di origine provenienti da Taiwan.
L’elemento centrale della decisione della Cassazione concerne il profilo della legittimazione attiva alla proposizione del ricorso in nome della società cancellata dal registro delle imprese. Secondo la Suprema Corte, la cosiddetta “fictio iuris” di sopravvivenza della società difesa dall’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, consente per cinque anni, dalla cancellazione, la notificazione di atti ed il mantenimento della rappresentanza processuale in capo all’ex liquidatore solo nel rapporto con l’Amministrazione finanziaria. Decorso detto quinquennio, la legittimazione passiva si trasferisce sui soci e quella attiva non compete più all’ex liquidatore, bensì ai soci successori. Nella fattispecie, il ricorso per cassazione è stato proposto dall’ex liquidatore a termine scaduto e, pertanto, dichiarato inammissibile per la società.
La Corte ha poi respinto nel merito tutte le ulteriori doglianze avanzate dai soci: ha escluso che vi fosse giudicato sulla loro posizione, ha confermato che i provvedimenti doganali furono legittimamente notificati, e ha ritenuto infondato il contestato difetto di motivazione degli avvisi nonché l’efficacia dirimente dei certificati di origine FORM A di Taiwan. Decisive, inoltre, la declaratoria di irretroattività del Reg. UE 278/2016 che abrogava i dazi antidumping e la negazione della buona fede in capo all’importatore stante le risultanze di indagine e l’assenza di errore imputabile alle autorità doganali.
Alla luce del difetto di legittimazione attiva dell’ex liquidatore e della fondatezza dell’accertamento nei confronti dei soci, la Cassazione ha rigettato il ricorso. Sono state liquidate le spese processuali a carico dei soci, per un importo di euro 7.600 oltre accessori, con compensazione delle spese limitatamente alla posizione della società, in considerazione delle recenti evoluzioni giurisprudenziali sulla sua legittimazione processuale post-cancellazione.

