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Agenzia delle Dogane ottiene l'annullamento della pronuncia tributaria ligure


Pubblicato il: 2/11/2026

L’avvocato Renate Holzeisen ha assistito CAD Sernav S.r.l.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2036 dell’anno 2026 (R.G. 2592/2025), è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro CAD Sernav S.r.l. La questione origina da atti impositivi dell’amministrazione doganale, volti a recuperare dazi e sanzioni in relazione all’importazione di elementi di fissaggio in acciaio delle Filippine, per le quali CAD Sernav agiva quale rappresentante doganale indiretta, solidale rispetto all’importatrice Inox Mare S.r.l. La sentenza impugnata era quella della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria n. 654/2024, pubblicata il 17 settembre 2024, che aveva annullato i provvedimenti amministrativi.

I fatti risalgono al 2013, quando CAD Sernav S.r.l. ricevette un avviso di rettifica accertamento e irrogazione sanzioni quale rappresentante doganale per le importazioni dalla Filippine, considerate in violazione sul piano doganale. Secondo l’amministrazione, alcune importazioni non avrebbero goduto legittimamente del regime preferenziale di origine, con conseguente responsabilità doganale e fiscale. La controversia si è snodata attraverso vari gradi di giudizio, nei quali il punto cruciale è stato individuare la reale provenienza delle merci e la correttezza dei certificati di origine presentati, nonché accertare la buona fede e la diligenza dell’importatore rispetto agli errori delle autorità doganali filippine.

Dopo il primo grado favorevole a CAD Sernav presso la Commissione tributaria provinciale di La Spezia (sent. 581/2/2015), l’Agenzia delle Dogane propose appello, respinto dalla Commissione tributaria regionale (sent. 1056/1/2016). Seguirono ricorso e controricorso in Cassazione, che con ordinanza n. 15347/2019 rinviava la causa per nuovo esame. Una revocazione contro quest’ultima fu giudicata inammissibile (ord. n. 24432/2023). In sede di riassunzione, la Commissione regionale, con sentenza n. 111/2/2021, aveva invece accolto le pretese dell’amministrazione, ma questa pronuncia fu a sua volta oggetto di ulteriore ricorso per Cassazione, con annullamento in parte qua (ordinanza n. 24791/2023), e nuovo rinvio. Da qui la sentenza ligure del 2024, ora annullata dalla Suprema Corte.

L’elemento decisivo è rappresentato dalla ricostruzione delle regole in tema di buona fede dell’importatore e dell’obbligo di verifica circa l’origine delle merci in caso di rilascio di certificati form A da autorità di Paesi terzi. La Cassazione ha ribadito che la protezione dell’affidamento dell’operatore è assicurata solo quando le condizioni previste dall’art. 220, par. 2, lett. b) del Codice Doganale Comunitario ricorrano cumulativamente: errore attivo ed imputabile alle autorità doganali, impossibilità di accorgersi dell’errore nonostante la diligenza, adempimento di tutte le disposizioni. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza tributaria ligure era carente, non avendo valorizzato le circostanze fattuali che imponevano una maggiore diligenza da parte dell’importatore, specie alla luce dell’attività di importazione di prodotti taiwanesi e della possibilità di dubitare della correttezza dei certificati."

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane, cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria e disposto il rinvio per un nuovo esame da parte di altra sezione, anche per la regolamentazione delle spese. In sostanza, la decisione obbliga a un’ulteriore valutazione degli elementi, ripristinando la posizione dell’Agenzia e sospendendo l’effetto dell’annullamento degli atti impositivi, con impatto sulle eventuali pretese economiche dell’amministrazione e sulla certezza delle regole in materia di affidamento doganale.

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