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Vodafone Italia confermata aggiudicataria nella gara per il Museo della moneta e della finanza


Pubblicato il: 2/10/2026

Gli avvocati Luca Tufarelli, Mario Di Carlo e Giuseppe Antonio Lo Monaco hanno assistito Vodafone Italia S.p.A. Gli avvocati Fabio Altamura, Giancarlo Sorrentino e Valeria Falconi hanno rappresentato Rnb4culture S.r.l., Acuson S.r.l. e Blueit S.p.A.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) si è pronunciato sul ricorso n. 8996 del 2025, integrato da motivi aggiunti, promosso dal raggruppamento temporaneo di imprese Rnb4culture S.r.l., Acuson S.r.l. e Blueit S.p.A. contro Banca d’Italia, Vodafone Italia S.p.A., ETT S.p.A. e Netgroup S.p.A. L’oggetto della controversia era la procedura di gara (CIG B3142E36E0) per l'acquisizione della piattaforma tecnologica destinata all’esposizione multimediale del Museo della moneta e della finanza.

Il ricorso cercava, tra le altre cose, l’annullamento dell’aggiudicazione in favore del RTI fra Vodafone Italia S.p.A. – ETT S.p.A. – Netgroup S.p.A., chiedendo la riassegnazione in favore del RTI ricorrente, oltre a misure risarcitorie e all’eventuale caducazione del contratto sottoscritto con gli aggiudicatari. La vicenda ha origine nel bando emanato dalla Banca d’Italia, che prevedeva una valutazione per l’aggiudicazione a offerta economicamente più vantaggiosa.

Il RTI ricorrente, collocatosi secondo in graduatoria, denunciava numerosi profili di illegittimità nell’assegnazione dei punteggi tecnici e nei requisiti migliorativi attribuiti al RTI aggiudicatario, con specifico riferimento alla certificazione UNI 11799:2020, all’esperienza in progetti multimediali, nonché alla validità della qualificazione del servizio di hosting al catalogo ACN.

Nei precedenti giudizi si erano già confrontate le posizioni delle parti sulle questioni tecniche relative all’interpretazione della documentazione di gara, con richiesta di sospensiva già rinunciata presso la camera di consiglio del 15 ottobre 2025 e successivo rinvio alla pubblica udienza del 9 gennaio 2026. Entrambe le parti avevano integrato le rispettive memorie, anche tramite produzione documentale di enti certificatori e di ulteriore documentazione tecnica.

Gli elementi giuridici decisivi, individuati dal TAR Lazio, hanno riguardato la validità della certificazione UNI 11799:2020 prodotta dall’ente certificatore per la mandante Netgroup S.p.A., il valore giuridico dei chiarimenti forniti dagli enti certificatori anche in corso di causa, nonché la corretta attribuzione dei punteggi migliorativi ai RTI nell’ambito della procedura.

Il TAR ha preso posizione anche sull’idoneità delle dichiarazioni di impegno relative ai requisiti di esecuzione, chiarendo che per i servizi di hosting era sufficiente la dichiarazione di disponibilità al momento dell’offerta e che la verifica della disponibilità effettiva deve avvenire solo in fase di esecuzione contrattuale. Particolarmente rilevante è stato il riconoscimento della discrezionalità tecnica attribuita alla commissione giudicatrice nel valutare le componenti qualitative e non meramente quantitative delle offerte.

La sentenza definitiva ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti del RTI Rnb4culture – Acuson – Blueit, confermando la legittimità dell’operato della stazione appaltante e l’assegnazione della gara al raggruppamento con mandataria Vodafone Italia S.p.A.

Il ricorso incidentale proposto da Vodafone Italia S.p.A., finalizzato all’esclusione del RTI ricorrente, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo ormai consolidata la posizione dell’aggiudicatario.

Sul piano economico e contrattuale, sono state rigettate tutte le richieste di aggiudicazione, risarcimento o subentro del secondo classificato; viene anche esclusa ogni inefficacia del contratto stipulato, riconosciuta la piena legittimità della procedura e compensando tra le parti costituite le spese di lite.