Unione Sportiva Lecce perde il ricorso al coni
Pubblicato il: 7/12/2021
Unione Sportiva Lecce S.p.a. è stata rappresentata dagli avvocati Massimo Diana, Vittorio Rigo e Domenico Zinnari mentre la Lega Nazionale Professionisti Serie B è stata rappresentata dall'avvocato Gabriele Nicolella
Viene dichiarato improcedibile il ricorso per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della stessa Lega di obbligare la società Unione Sportiva Lecce S.p.a., al momento dell'iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e, quindi, avverso la validità e per la declaratoria di illegittimità/invalidità/inefficacia ed in ogni caso per la privazione di effetti nei confronti della società ricorrente di quanto previsto degli artt. 3 Capo I, art. 7, Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente.