la Corte rigetta il ricorso di Paolo Andolfato contro CONSOB
Pubblicato il: 1/26/2021
Marcello Condemi e Stefano D'Acunti hanno difeso difeso Andolfato Paolo in un ricorso contro CONSOB, difeso da salvatore Providenti, Gianfranco Randisi, Simona Zagaria e Antonia Giallongo.
Con delibera n. 19821 del 21.12.2016, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) riteneva accertata la violazione da parte di PAOLO ANDOLFATO, in qualità di Sindaco della Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni s.p.a. (BIM), assieme ad altri componenti del Collegio Sindacale di BIM, dell'art. 149, comma 1, lett. a) del TUF, per aver omesso di vigilare sul rispetto della legge e del Regolamento OPC in riferimento all'operazione di cessione da BIM a Veneto Banca della partecipazione dalla prima detenuta in Banca IPIBI Financial Advisory s.p.a., irrogandole la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.000,00. In particolare, in data 7.8.2014, Veneto Banca aveva acquistavo dalla controllata BIM il 67,22% del capitale sociale di IPIBI al prezzo di € 1,02 per azione. In pari data, Veneto Banca aveva ceduto alla Capital Shuttle s.p.a. il 55% del capitale sociale di IPIBI al medesimo prezzo unitario: la cessione si perfezionava il 5.3.2015 a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte della competente autorità di vigilanza. Capital Shuttle era "società veicolo", partecipata, tra gli altri, da Antonio Marangi, già A.D. di IPIBI, nonché A.D. della società acquirente. Era Intervenuto anche un accordo separato tra Veneto Banca, BIM e il Marangi con cui era confermata l'efficacia di due opzioni cali e put aventi ad oggetto l'acquisto e la vendita di azioni IPIBI, accordate al Marangi il 10.10.2008, in uno alla cessione a BIM del 67% del capitale sociale di IPIBI: l'opzione cali nei confronti di Veneto Banca prevedeva il diritto del Marangi di acquistare 1'1,75% di azioni IPIBI detenute dalla Banca a un prezzo fisso di C 1,15 per azione; l'opzione put nei confronti di BIM prevedeva l'obbligo per la società di acquistare tutte le azioni IPIBI detenute dal Marangi a un prezzo da determinarsi in base a una formula concordata dalle parti. Con tale accordo separato il Marangi aveva attribuito a Veneto Banca il diritto di sostituirsi a BIM quale soggetto passivo dell'opzione put e Veneto Banca si impegnava a esercitare tale diritto, ottenendo da BIM l'importo di C 3.242.250,00.
Sempre in data 7.8.2014, un ulteriore accordo era intervenuto tra Veneto Banca e una "cordata di investitori", aggregata attorno a Pietro D'Aguì, Vice Presidente e azionista di BIM con una partecipazione del 9,685% e, all'epoca dell'operazione, censito da Veneto Banca quale sua parte correlata. Tale accordo consisteva nella cessione da parte di Veneto Banca a tale cordata di investitori della sua partecipazione di maggioranza al capitale sociale di BIM (c.d. cessione BIM). Per Consob, la cessione IPIBI era strettamente connessa con quella BIM, poiché la cordata di investitori non era interessata ad acquisire la partecipazione in IPIBI a causa dell'acquisizione della maggioranza azionaria di BIM.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della controricorrente che liquida in complessivi C 3.100,00 di cui C 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.