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La Corte rigetta il ricorso di Nembrini Elena v. Consob


Pubblicato il: 1/26/2021

Con delibera n. 19821 del 21.12.2016, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) riteneva accertata la violazione da parte di ELENA NEMBRINI, in qualità di Sindaco effettivo della Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni s.p.a. (BIM), assieme ad altri componenti del Collegio Sindacale di BIM, dell'art. 149, comma 1, lett. a) del TUF (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), per aver omesso di vigilare sul rispetto della legge e del Regolamento CONSOB 1722/2010 (Regolamento OPC: Operazioni Parti Correlate) in riferimento all'operazione di cessione da BIM a Veneto Banca della partecipazione dalla prima detenuta in Banca IPIBI Financial Advisory s.p.a., irrogandole la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.000,00.

Con ricorso del 10.3.2017 Elena Nembrini proponeva opposizione avanti alla Corte d'Appello di Torino avverso la suddetta delibera della CONSOB, deducendone la nullità per assenza, nel procedimento sanzionatorio avanti alla CONSOB, di adeguata separazione tra organo istruttorio e organo decidente appartenendo entrambi allo stesso ente; e, nel merito, assumendo che l'atto di contestazione non teneva conto che il Marangi fosse parte correlata di BIM e che l'accordo di sostituzione di Veneto Banca a BIM nell'opzione put concessa al Marangi dovesse essere valutato con la procedura delle operazioni con parti correlate, oltre al fatto che la somma di € 3.242.250,00 (riconosciuta da BIM a Veneto Banca) non aveva natura di corrispettivo, bensì corrispondeva alla differenza tra il prezzo che BIM avrebbe dovuto pagare al Marangi in forza dell'opzione, determinato sulla base della formula concordata tra le parti, e il minor valore di mercato delle azioni che BIM avrebbe ricevuto, nonché richiamava il parere del consulente legale che chiariva la proroga dell'opzione; in via subordinata, chiedeva ridursi l'entità della sanzione.

La Corte ha rigettato il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della controricorrente che liquida in complessivi C 3.100,00 di cui C 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura