Paccotti Matildo Mario vince in Cassazione contro l'Agenzia delle Entrate, l'I.N.P.S. e l'E.N.P.A.F.
Pubblicato il: 3/17/2021
Nel procedimento l'Agenzia delle Entrate è stata rappresentata dagli Avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente. l'E.N.P.A.F. è stato assistito dall'Avv.to Paolo Leopardi mentre Paccotti Matildio Mario è stato difeso dagli Avv.ti Alessandra Giovannetti e Silvia Verzaro.
La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 14.3.2017, accogliendo l'appello di Matildio Mario Paccotti ha dichiarato l'estinzione dei crediti dell'Inps e dell'Ente Nazione Previdenza e Assistenza dei Farmacisti per prescrizione sopravvenuta alla formazione del titolo esecutivo. Per la Corte di merito la domanda di rateizzazione del credito contributivo non valeva come rinuncia alla prescrizione e peraltro, nella specie, era intervenuta in epoca in cui il termine quinquennale di prescrizione era ormai decorso. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione, affidato a due motivi. Entrate Riscossione, affidato a due motivi. L'ENPAF ha aderito, con controricorso, ai motivi del ricorso principale e formulato un autonomo motivo di ricorso incidentale. Paccotti Matildio Mario ha depositato controricorso, tardivo, ulteriormente illustrato con memoria.
L'INPS ha depositato procura in calce alla copia del ricorso notificato e partecipato alla discussione orale in adesione alle censure svolte dall'Agenzia delle entrate. . La sesta sezione della Corte, all'esito dell'infruttuosa trattazione camerale, ha sollecitato (con ordinanza n. 19477 del 2019) un intervento nomofilattico sul tema già risolto dalla sesta sezione, con ordinanza n. 26013 del 2015, nel senso che il datore di lavoro che richieda, con varie istanze, la rateizzazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi l'intera sorte, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna l'Agenzia delle entrate, l'ENPAF e l'INPS, in solido, a pagare le spese processuali, in favore di Paccotti Matildio Mario, in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.