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Il Consiglio di Stato respinge entrambi i ricorsi.


Pubblicato il: 6/30/2021

Etna Hitech S.c.p.a. è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Giuseppe Gitto e Laura Pergolizzi mentre CINECA è stata rappresentata dagli avvocati Antonio Catricalà, Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Giuseppe Fabrizio Maiellaro.

Con ricorsi in appello rubricati, rispettivamente, al n. R.g. 1586/2019 e al n. R.g. 2353/2019 il Ministero dell’università e della ricerca (d’ora in poi, per brevità, MIUR) e il CINECA – Consorzio interuniversitario (d’ora in poi, per brevità, CINECA) hanno chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III-bis, 15 gennaio 2019 n. 530, con la quale è stato accolto il ricorso (R.g. n. 11818/2018) proposto dalla società Etna Hitech ai fini dell’annullamento del decreto n 1740/2018 adottato dal Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR in data 5 luglio 2018, in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III-bis, 18 giugno 2018 n. 6773 che aveva accolto il ricorso n. Rg. 5802/2018. Oltre a tale provvedimento, gravato in via principale, la società ricorrente in primo grado aveva impugnato: a) il decreto del MIUR 19 luglio 2019 prot. n. R.0001870 con il quale era stata approvata la graduatoria di merito delle domande dell'Area di specializzazione “Blue Growth”; b) la determina dirigenziale n. 1735 del 13 luglio 2017 relativa all'avviso pubblicato dal MIUR per la presentazione di progetti di ricerca industriale e non sviluppo sperimentale denominato nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PON 2014-2020 ed in particolare quanto previsto nell'art 16 che ha fissato il termine di presentazione della domanda a non oltre le ore 12 del 9 novembre 2017, imponendone l'invio esclusivamente tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO, attivato a partire dalle ore 12 del 27 luglio 2017, senza prevedere proroghe del termine di presentazione in caso di problemi tecnici, per quanto lesivo della posizione giuridica della ricorrente. Proponeva inoltre la ricorrente in primo grado domanda volta alla condanna del MIUR alla riapertura dei termini per la presentazione della domanda avente ad oggetto il progetto di ricerca industriale “Isyport- Integrated System for navigation risk mitigation in Ports” e all'inserimento nella graduatoria di merito delle domande dell'Area di Specializzazione “Blue Growth”.
Nei confronti della suindicata sentenza di primo grado propongono appello, con due distinti mezzi di gravame, il MIUR (oggi Ministero dell’università) ed il CINECA chiedendone la riforma secondo le prospettazioni che qui di seguito saranno illustrate.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sui ricorsi come meglio indicati in epigrafe:
1) dispone la riunione del ricorso in grado di appello n. R.g. 2353/2019 al ricorso in grado di appello n. R.g. 1586/2019;
2) li respinge entrambi e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III-bis, 15 gennaio 2019 n. 530, con la quale è stato accolto il ricorso (R.g. n. 11818/2018) di primo grado;
3) spese del grado di appello per i due giudizi riuniti compensate;
4) condanna al pagamento delle spese della verificazione, che verranno liquidate con separato provvedimento, il Ministero dell’università e il CINECA-Consorzio interuniversitario, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, nella misura del 50% pro quota.