Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di F.G.S. s.r.l.
Pubblicato il: 7/21/2022
F.G.S. s.r.l. è stata rappresentato nel contenzioso dagli avvocati Luca Piovesan e Joseph Brigandì, Brescia Mobilità s.p.a. dall'avvocato Domenico Bezzi mentre Ne-T By Telerete Nordest s.r.l. è stata difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Stefania Lago ed Andrea Manzi.
Con ricorso la Tribunale amministrativo della Lombardia, la società Ne-T By Telerete Nordest s.r.l. impugnava il provvedimento con cui Brescia Mobilità s.p.a. aveva aggiudicato a F.G.S. s.r.l. la gara per l’affidamento della “fornitura con posa e manutenzione di un sistema automatico di lettura targhe” CIG 789907393E, dubitando dell’ammissibilità e della congruità della relativa offerta.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva, in particolare, le seguenti censure:
1. Violazione o falsa applicazione della lex specialis (e in particolare dell’art. 16 del disciplinare, unitamente alle specifiche tecniche di gara) e dell’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016.
L’offerta di FGS non avrebbe rispettato numerose delle caratteristiche minime richieste ai punti 7.2 e 7.3 delle Specifiche tecniche di gara.
2. Violazione o falsa applicazione della lex specialis e, in particolare, degli artt. 16 e 18 del disciplinare, anche unitamente alle specifiche tecniche di gara, nonché violazione o falsa applicazione degli artt 95, 68 e 80 del d.lgs. n. 50/2016.
Anche laddove legittimamente ammessa alla gara, l’offerta di FGS non avrebbe comunque potuto conseguire il punteggio tecnico riconosciutole dal Seggio di gara senza un effettivo controllo sull’auto-attribuzione dei punteggi nella compilazione delle apposite schede.
3. Violazione o falsa applicazione di legge (in particolare articoli 95 e 97 del d.lgs. n. 50/2016). L’offerta di FGS sarebbe stata palesemente incongrua, non sostenibile e non attendibile sotto il profilo economico: nelle giustificazioni, infatti, avrebbe indicato solo una delle due macchine modello “LR DAS 168TBR6+H” di archiviazione (Storage) di cui veniva chiesta la disponibilità,
del costo di oltre 10.000 euro che, se correttamente considerato anche per la seconda macchina avrebbe completamente annullato il guadagno dichiarato;
4. Violazione o falsa applicazione degli artt. 16 e 18 del disciplinare, anche unitamente alle specifiche tecniche di gara e degli artt. 95, 68 e 80 del d.lgs. n. 50/2016.
Ove dovesse ritenersi che FGS non abbia sbagliato a rappresentare i costi omettendo quello della seconda macchina, avendo inteso offrire una sola macchina, l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa non rispettando il requisito minimo della capacità di 256TB complessivi; in ogni caso sarebbe stato
erroneamente attribuito il punteggio correlato al rispetto del requisito.
A sua volta FGS s.r.l. proponeva ricorso incidentale, ritenendo illegittima la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, per le seguenti ragioni di diritto:
1. violazione, falsa ed omessa applicazione dell’art. 16 del Disciplinare, nonché degli artt. 4 e 7.2 delle Specifiche Tecniche e degli artt. 59, co. 3, lett. a), 68 e 83, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
L’offerta di Telerete non avrebbe rispettato ben quattro caratteristiche minime richieste all’art. 4 delle Specifiche Tecniche, in ordine alle “Caratteristiche delle Telecamere”. Anche il server non avrebbe avuto le caratteristiche richieste dal punto 7.2 delle medesime Specifiche.
2. Violazione, falsa ed omessa applicazione dell’art 80, co. 5, lett. c) e lett f) bis, d.lgs. n. 50/2016 e della par condicio.
La telecamera offerta da Telerete non sarebbe stata conforme alla certificazione UNI 10772, contrariamente a quanto espressamente richiesto dalla lex specialis, nonostante l’operatore economico avesse espressamente dichiarato il contrario.
Costituitasi in giudizio, la stazione appaltante a sua volta insisteva per il rigetto del ricorso principale, nulla per contro deducendo in ordine a quello incidentale.
Con sentenza 18 maggio 2020, n. 372, il giudice adito accoglieva il ricorso principale e respingeva quello incidentale.
Avverso tale decisione FGS s.r.l. interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) Error in judicando: errata pronuncia in relazione al primo motivo di ricorso principale, segnatamente con riguardo alla lamentata violazione o falsa applicazione della lex specialis e, in particolare, dell’art. 16 del disciplinare, unitamente alle specifiche tecniche di gara e dell’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016, in punto di hardware (id est, processori) del server.
2) Error in judicando: errata pronuncia con riguardo ai motivi di ricorso incidentale.
Costituitasi in giudizio, Ne-T by Telerete Nordest s.r.l. concludeva per l’infondatezza del gravame, chiedendo che fosse respinto.
Anche Brescia Mobilità s.p.a. si costituiva, insistendo invece per l’accoglimento dell’appello.
Con ordinanza n. 1521 del 2021 la Sezione disponeva procedersi a verificazione, incaricandone il Responsabile Tecnico dell’Area C del Comune di Milano (o altro funzionario idoneo da questi delegato), al fine di “accertare se le caratteristiche delle apparecchiature offerte dalle due ditte nella gara in controversia rispettano quelle minime prescritte dalla legge di gara”.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 26 maggio 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto respingendo, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso originariamente proposto da Ne-T By Telerete Nordest s.r.l.