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Il Consiglio di Stato si esprime circa un provvedimento di Agcm


Pubblicato il: 10/25/2022

Gli avvocati Antonella Ceschi e Federico Marini Balestra hanno assistito Zed Entertainment'S World S.r.l. e Sol Eventi S.r.l. Gli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli hanno assistito Ticketone Spa e Di And Gi S.r.l. Maurizio Bernardi e Fabio Cintioli hanno assistito Vertigo S.r.l. L'avvocato Emilio De Giorgi, ha assistito Cts Eventim. Gli avv. Monica Multari e Paolo Fiorio hanno assistito Movimento Consumatori.

Con ricorso n. 3494 del 2022, Zed Entertainment'S World S.r.l. e Sol Eventi S.r.l.; con ricorso n. 3648 del 2022 e n. 3729 del 2022, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; con ricorso n. 3934 del 2022, Ticketmaster Italia S.r.l. hanno richiesto la riforma del TAR per il Lazio n. 3334/2022.

La controversia ha ad oggetto il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“Agcm”) n. 28495 del 22 dicembre 2020, notificato il 18 gennaio 2021, relativo al procedimento A523, recante l’accertamento di un abuso di posizione dominante e l’irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro 10.868.472 in solido nei confronti di CTS, TicketOne S.p.A., Di and Gi S.r.l., F&P Group S.r.l. in liquidazione, Friends & Partners S.p.A., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l. (“gruppo Eventim –TicketOne”).

L’Autorità accertava che le società del gruppo Eventim – TicketOne - in posizione dominante nel mercato di riferimento - quantomeno a partire dal giugno 2013 avevano realizzato una serie di comportamenti nell’ambito di una unitaria e complessa strategia abusiva di carattere escludente nei confronti degli altri operatori di ticketing, già attivi o potenziali entranti nel mercato rilevante dei servizi di ticketing per eventi live di musica leggera, con diverse modalità.

Il Consiglio di Stato respinge gli appelli principali e dichiara l’improcedibilità degli appelli incidentali, compensando le spese di lite tra le parti.