Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus.
Pubblicato il: 11/29/2022
Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus è stata rappresentata nel contenzioso dall’avvocato Luca Tozzi, il Comune di Lodi dall’avvocato Tiziano Ugoccioni mentre Accento Società cooperativa sociale e Aldia cooperativa sociale sono state difese dagli avvocati Elena Pontiroli e Salvatore Alberto Romano.
Con bando conseguente alla determinazione dirigenziale n. 484 del 24 giugno 2021, il Comune di Lodi indiceva procedura di gara per l’affidamento dei servizi di gestione dell’asilo nido “Girotondo” e dello spazio gioco “Il Trenino” nel medesimo Comune per il periodo indicativo compreso fra il 30 agosto 2021 e il 5 agosto 2023. Partecipava alla gara la Raggio di Sole soc. coop. onlus, la quale ne veniva tuttavia esclusa in ragione della ritenuta integrazione di un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016 rappresentato dalla revoca di un precedente affidamento da parte del Comune di Velletri, pur dichiarata dalla Raggio di Sole al Comune di Lodi in sede di gara. Avverso il provvedimento di esclusione, la successiva determina di aggiudicazione in favore dell’Ati formata dalla Accento soc. coop. soc. (mandataria) e dalla Aldia coop. soc. (mandante), e gli atti correlati la Raggio di Sole proponeva ricorso.Il Tribunale amministrativo adìto, nella resistenza del Comune di Lodi nonché della Accento e della Aldia, respingeva il ricorso. Avverso la sentenza ha proposto appello la Raggio di Sole deducendo: I) error in iudicando: sull’errata valutazione della violazione del principio del contraddittorio; sulla violazione dell’art. 57, par. 6, direttiva 2014/24/UE; violazione dell’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016; violazione delle Linee Guida Anac n. 6; violazione dell’art. 10-bis l. n. 241 del 1990; violazione dei principi del giusto procedimento; totale omissione del contradditorio; eccesso di potere; difetto d’istruttoria; II) error in iudicando: sull’errata ricostruzione dei fatti di causa; sulla illegittimità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto ragionevole l’operato del Comune di Lodi; violazione e falsa applicazione di legge (art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 in relazione alle Linee Guida Anac n. 6 e art. 97 Cost.); eccesso di potere; carenza dei presupposti di fatto e di diritto; irragionevolezza; III) error in iudicando: sull’omessa pronuncia; sul difetto di motivazione; sulla “superficialità con cui il TAR ha vagliato il secondo motivo di ricorso di primo grado”; sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 e delle Linee Guida Anac n. 6; sulla mancata analisi della sussistenza dell’elemento soggettivo da parte della stazione appaltante; sulla carenza del parametro della gravità dell’illecito professionale; IV) error in iudicando: sull’errata percezione dei fatti di causa; sull’affidabilità della Raggio di Sole; V) error in iudicando: omessa pronuncia; sulla superficiale valutazione del quarto motivo del ricorso di primo grado; sulla violazione dell’art. 57, par. 6, direttiva 2014/24/UE; violazione del Considerando n. 101 della direttiva 2014/24/UE; violazione dell’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016; violazione delle Linee Guida Anac n. 6; difetto assoluto di motivazione; motivazione apparente; violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere; difetto d’istruttoria; VI) error in iudicando: sull’omessa pronuncia; violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016; difetto d’istruttoria; difetto di motivazione; eccesso di potere; ulteriori profili; VII) error in iudicando: sulla illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione in favore dell’Ati Accento soc. coop. soc. - Aldia coop. soc. Resistono al gravame il Comune di Lodi nonché la Accento e la Aldia, chiedendone la reiezione. Sulla discussione delle parti all’udienza pubblica del 13 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando la sentenza di primo grado.