Inammissibilità della richiesta di revocazione avanzata da Comat S.p.A.
Pubblicato il: 3/14/2023
Comat S.p.A. è affiancata dagli avvocati Marco Sella, Gianluca Greco De Pascalis e Luca Torlaschi.
Comat S.p.A. ha avanzato ricorso per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 02365/2022.
Riguardo al ricorso avanzato in primo grado, la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 2458/2021, ha respinto il primo motivo di appello, concernente il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara aperta per l’affidamento del “Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4”, lotto 12. Relativamente al secondo motivo di appello, diretto a fare valere l’illegittimità dell’escussione della garanzia provvisoria, il giudizio è stato sospeso fino alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza del Consiglio di Stato, sezione V, 26 aprile 2021, n. 3299, riservando alla sentenza definitiva la decisione sulle spese.
Comat s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria del r.t.i., e le mandanti Caitec s.r.l., Tepor s.p.a. e Nelsa s.r.l., in proprio, hanno proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4 c.p.c., sulla base di due motivi per la fase rescindente. Oltre all’errore di fatto revocatorio, sussisterebbero secondo le ricorrenti, anche gli ulteriori presupposti previsti dall’art. 395 c.p.c. per la revocazione della sentenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sulla revocazione, come in epigrafe proposta, la dichiara inammissibile. Condanna le ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di Consip s.p.a. e di C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa nell’importo di € 8.000,00 (ottomila/00) per la prima e di € 8.000,00 (ottomila/00) per il secondo, oltre accessori come per legge.