Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Estinto il contenzioso tra AE, Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. e Mediobanca S.p.A.


Pubblicato il: 11/29/2023

Nel contenzioso, Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. è affiancata dagli avvocati Attilio Pelosi, Enrico Ceriana e Luigi Cardascia; Mediobanca S.p.A. è assistita dagli avvocati Gabriele Escalar e Remo Danovi.

In data 1 ottobre 2007 in Lugano (CH) Mediobanca - Banca di credito Finanziario S.p.A. e la società Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. sottoscrivevano, con firma contestuale avanti a un Notaio svizzero, un contratto di finanziamento con cui la prima concedeva in prestito alla seconda l'importo di Euro 150.000.000,00 per la durata complessiva di 66 mesi.

Il 7 maggio 2012 la Direzione Provinciale di Venezia dell'Agenzia dell’ Entrate - Ufficio Territoriale di Venezia 2 notificava a Mediobanca - Banca di credito Finanziario S.p.A. l'avviso di liquidazione n. 2012/ORA00021. Con tale avviso l'Ufficio sosteneva che il predetto contratto di finanziamento, benché pacificamente stipulato dalle parti contraenti a Lugano, si era, tuttavia, perfezionato in Italia. Infine sulla scorta della propria tesi secondo la quale il predetto contratto di finanziamento avrebbe dovuto essere sottoposto a registrazione "in totale esenzione" dall'imposta di registro, l’ Agenzia delle Entrate irrogava a carico di Mediobanca - Banca di credito Finanziario S.p.A. la sanzione per l'omessa registrazione prevista dall'art. 69 del d.P.R. n. 131, in misura pari al 120%.

L’ avviso di liquidazione suindicato veniva impugnato sia parte di Mediobanca - Banca di credito Finanziario S.p.A. che dalla società Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che riteneva legittimo tale avviso affermando che sussisteva, nel caso in esame, un’ ipotesi di abuso del diritto e che, pertanto, risultava dovuta l’ imposta sostitutiva sui finanziamenti ma, sul presupposto che l’ istituto di credito avesse agito, comunque, in buona fede, annullava le sanzioni.

A seguito degli appelli proposti da Mediobanca - Banca di credito Finanziario S.p.A. e dalla società Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza n. 1349/22/2015, depositata in data 9 settembre 2015 e non notificata, annullava l’ avviso de quo, evidenziando che soggetto obbligato agli adempimenti fiscali in merito al contratto di finanziamento in questione era la società che aveva operato il finanziamento e non, invece, la società finanziata, con la conseguenza che l’ avviso di liquidazione doveva essere emesso dalla Agenzia delle Entrate competente per territorio con riferimento alla società erogatrice del finanziamento e, quindi, dall'Agenzia delle Entrate - Direzione di Milano in quanto, per legge, tale società (Mediobanca S.p.A.) era il soggetto passivo dell'imposta sostitutiva.

L’ Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio; le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.