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Accolto il ricorso di Hp Italy S.r.l. contro il Mibact


Pubblicato il: 12/11/2023

Nella vertenza, Hp Italy S.r.l. è affiancata dagli avvocati Angelo Clarizia e Maria Francesca Quattrone; Associazione Produttori Audiovisivi - APA è assistita dagli avvocati Federico Maria Ferrara, Ferdinando Pinto, Giorgio Lezzi e Carlo Gioffrè; SIAE è difesa dagli avvocati Alessandra Amendola, Maurizio Mandel e Domenico Luca Scordino.

Con ricorso n. 13258 del 2014, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, la Società Hewlett Packard Italiana S.r.l. lamentava in sintesi, l’illegittimità del decreto ministeriale con il quale, ai sensi dell’art. 71-septies, l. 633/41 il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo determina il compenso per copia privata, ossia il compenso cui hanno diritto “gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa”, per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi.

In particolare, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto essere adottato in osservanza delle forme e delle procedure previste per i regolamenti.

Inoltre aveva dedotto: la illegittima composizione del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore; la mancata effettiva partecipazione procedimentale delle associazioni di categoria; la mancata convocazione del Tavolo Tecnico; la illegittima imposizione di una prestazione patrimoniale; la violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa in sede di determinazione dell’entità del compenso; l’illegittimità della determinazione della misura nell’ an e nel quantum; che il D.M. 2014 impugnato impone una prestazione patrimoniale in violazione dell’art. 23 Cost. e del principio di riserva di legge; che l’art. 4 del DM gravato delega alla S.I.A.E. la funzione di determinazione dell’entità del compenso in contestazione, operando una confusione tra soggetto regolatore e soggetto regolato e quindi in violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa; l’illegittimità della determinazione della base imponibile; la mancata presa in considerazione delle “misure tecnologiche di protezione” (“MTP”) ai fini dell’esenzione/ridimensionamento del contributo.

Nella resistenza del Ministero per i beni e le attività culturali e della SIAE - Società italiana degli autori ed editori nonché con l’intervento ad opponendum dell’Associazione produttori audiovisivi, il Tribunale adìto ha così deciso il gravame al suo esame: lo ha respinto avendo reputato infondate tutte le censure articolate; ha condannato la società ricorrente a rifondere alle parti resistenti ed all’interventore ad opponendum le spese di lite nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) a favore di ciascuna di esse.

Avverso tale pronuncia la Società ha interposto l’appello in trattazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 3236/2020), lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, accoglie entro i medesimi limiti il ricorso di primo grado.