Accolto il ricorso di Samsung Electronics relativo alla determinazione di equo compenso da corrispondersi alla SIAE
Pubblicato il: 1/2/2024
Nel contenzioso, Samsung Electronics Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Francesco Caputi Iambrenghi e Stefano Cassamagnaghi; APA - Associazione Produttori Audiovisivi è assistita dagli avvocati Federico Maria Ferrara, Ferdinando Pinto, Giorgio Lezzi e Carlo Gioffre; SIAE è difesa dagli avvocati Alessandra Amendola, Maurizio Mandel e Domenico Luca Scordino.
Samsung Electronics Italia s.p.a. (nel prosieguo solo Samsung) ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R. per il Lazio, impugnando il Decreto del 20 giugno 2014 con il quale il Ministro pro tempore dei Beni e delle Attività Culturali aveva determinato le misure tariffarie relative al compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi ai sensi dell’art. 71 septies L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i., nonché del relativo Allegato Tecnico, e di ogni altro atto presupposto, preparatorio e conseguente e connesso.
A sostegno del ricorso Samsung ha riferito quanto segue. La misura dell’equo compenso era stata individuata sulla base di valori determinati dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, in relazione alle vendite di apparecchi destinati alla riproduzione delle opere e dei supporti di registrazione. L’equo compenso era corrisposto alla SIAE con periodicità trimestrale dai produttori/importatori di tali prodotti, tra cui la Samsung.
Samsung, con il ricorso introduttivo relativo al presente giudizio, proposto avverso il Decreto 2014, ha denunciato, inter alia, la violazione dell’art. 71 sexies e septies L. 633 del 1041 in quanto il suddetto Decreto ha un contenuto innovativo rispetto al precedente ed è frutto di una attività posta in essere dall’Amministrazione in maniera arbitraria e non vincolata a criteri tecnici ed oggettivi previsti dalla normativa di base.
Secondo la ricorrente il Decreto avrebbe, altresì, natura regolamentare, quindi, avrebbe dovuto essere adottato in osservanza delle forme e delle procedure previste per i regolamenti, non applicate nel caso in esame.
Il TAR per il Lazio, con sentenza n. 11651 del 2019, ha respinto il ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, accoglie entro i medesimi limiti il ricorso di primo grado.