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Respinto il ricorso di Eni Trading & Shipping relativo alle tariffe per il servizio di rimorchio nel porto di Genova


Pubblicato il: 1/3/2024

Nel contenzioso, Eni Trading & Shipping S.p.A. e Porto Petroli di Genova S.p.A. sono affiancate dagli avvocati Pietro Rocchi e Raffaele Sperati; Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori è assistita dagli avvocati Francesco Munari e Andrea Blasi; Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova S.r.l. è difesa dall'avvocato Patrizio Leozappa.

Eni Trading & Shipping S.p.A. e Porto Petroli di Genova S.p.A. hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, che aveva respinto il loro ricorso per annullare l’ordinanza n. 401/2015 -a firma del Comandante del Porto di Genova- sulle tariffe per il servizio di rimorchio nel porto di Genova, gestito dalla concessionaria del servizio stesso, Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova S.r.l.

Le appellanti operano nella Zona B - Porto Petroli di Multedo del Porto di Genova, che nella classificazione stabilita dall’Autorità marittima corrisponde alla zona B, che a loro avviso viene penalizzata dalla tariffa che stabilisce costi diversi per il servizio di rimorchio delle navi a seconda che si trovino nella zona A, che riguarda qualsiasi utilizzazione del porto diversa dall’approdo di navi petrolifere, o nella zona B, per cui sono state fissate tariffe più onerose.

La sentenza impugnata aveva respinto il ricorso ritenendo che la ripartizione non avesse bisogno di particolare istruttoria poiché si trattava di suddivisione che derivava da una prassi ventennale ed in mancanza di una norma che fissasse tariffe uniformi. Inoltre la tariffa per la zona B valeva per un servizio di un’ora e mezza mentre quello per il resto del porto era limitato ad un’ora (quando si superavano tali limiti orari era prevista una maggiorazione del 30%).

La Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova s.r.l. e l’Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori si costituivano in giudizio concludendo per il rigetto dell’appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna le due società appellanti in solido tra loro a rifondere alla Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori e a Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova s.r.l., le spese del presente giudizio d’appello che vengono liquidate in € 3.000 (tremila) per ognuna di esse oltre agli accessori di legge.