Confermata la sanzione AGCM a Ondulati del Savio per condotte anticoncorrenziali
Pubblicato il: 4/5/2024
Nel contenzioso, Ondulati del Savio S.r.l. è affiancata dagli avvocati Manuela Ceccacci e Daniele Gambelli; DS Smith Holding Italia S.p.A. è assistita dall'avvocato Emilio De Giorgi; Associazione CIS è difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Jacopo Polinari.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con la delibera n. 27849 del 19 luglio 2019, ha accertato l’esistenza di un’intesa segreta e restrittiva della concorrenza, in violazione dell’art. 101 TFUE, tra i principali produttori di fogli in cartone ondulato, dal 2004 al 2017, ed ha irrogato alla Ondulati del Savio s.r.l. una sanzione di € 1.866.071,00.
Il Tar per il Lazio, Sezione Prima, con la sentenza n. 6074 del 24 maggio 2021, ha accolto nei limiti di cui in motivazione il ricorso proposto dalla Ondulati del Savio avverso tale delibera e, per l’effetto, ha annullato, nei limiti dell’interesse della ricorrente, il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato approvato nell’adunanza del 17 luglio 2019 a conclusione del procedimento 1805.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza n. 461 del 13 gennaio 2023, ha accolto l’appello proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed ha altresì accolto il motivo riproposto dalla Società avverso la quantificazione della sanzione e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, ha accolto il ricorso di primo grado limitatamente alla quantificazione della sanzione.
La Ondulati del Savio ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza di questa Sezione n. 461 del 2023 lamentando errori di fatto e di diritto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, disposta l’estromissione dal giudizio della DS Smith Holding Italia s.p.a., definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione in epigrafe (R.G. n. 2072 del 2023). Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; compensa le spese del giudizio nei confronti della DS Smith Holding Italia s.p.a. e dell’Associazione CIS.