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La Cassazione si pronuncia sui ricorsi di D.E. Holding S.r.l. relativi al corrispettivo di quattro contratti per uso di marchio e know how


Pubblicato il: 4/9/2024

Nel contenzioso, D.E. Holding Italy S.r.l. è affiancata dagli avvocati Bruno Gangemi e Giuseppe Maria Cipolla.

L’Agenzia con quattro avvisi, conseguenti ad un verbale di constatazione del 22 aprile 2008, accertava maggior reddito (anno d’imposta luglio 2006/giugno 2007) in quanto contestava l’indeducibilità del corrispettivo, pagato ad altre società dello stesso gruppo in virtù di quattro contratti per l’uso del marchio e del know how, nonché quota ammortamento sui marchi, ritenendo in particolare che tali costi costituissero una mera duplicazione, avendo già la società stipulato altri contratti e versato altri corrispettivi inerenti alle medesime prestazioni. 

La CTP accoglieva il ricorso, e la CTR, in sede di gravame, riformava la prima sentenza ed accoglieva quindi l’appello confermando il contenuto degli accertamenti impugnati.

Ricorrono dunque le contribuenti in cassazione, affidandosi a tre motivi. L’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Le contribuenti hanno successivamente depositato memoria illustrativa.

Con riferimento al ricorso riunito, per la medesima vicenda di cui sopra, l’Agenzia, poiché la Sara Lee Holding Italy s.r.l. (ora incorporata nella controricorrente D.E. Holding) aveva esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale, intraprendeva l’azione di recupero anche nei confronti della stessa qual socia della società oggetto di accertamento, nella misura del 50 %.

La CTP accoglieva il ricorso, e la CTR confermava la sentenza di primo grado. Ricorre dunque l’Agenzia in cassazione, affidandosi a tre motivi. La contribuente resiste a mezzo di controricorso; la stessa ha successivamente depositato memoria illustrativa.

La Corte respinge il ricorso distinto al RG 20869/2017, condanna le ricorrenti D.E. HOLDING ITALY S.R.L., sedente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, e JACOBS DOUWE EGBERTS ES, SLU, sedente in Barcellona (Spagna), al pagamento delle spese liquidate in € 20.000 oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Con riferimento al ricorso RG 23228/2017, accoglie lo stesso, cassa la sentenza impugnata n. 984/17/17 della CTR Lazio e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo e condanna la controricorrente D.E. HOLDING ITALY s.r.l. al pagamento delle spese liquidate in € 20.000,00 oltre spese prenotate a debito.