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Respinto il ricorso di Sira S.r.l. per la fornitura di ortopantomografi per le pubbliche amministrazioni


Pubblicato il: 5/6/2024

Nel contenzioso, Sira S.r.l. è affiancata dagli avvocati Antonio Pazzaglia e Andrea Zanovello; Andra S.p.A. è assistita dagli avvocati Joseph Francesco Giacomo Brigandì e Tiziano Ugoccioni; Trade Art 2000 S.p.A. è difesa dall'avvocato Enrico Mancini.

Sira S.r.l. ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza 11 dicembre 2023, n. 18731, con cui il Tribunale amministrativo per il Lazio-Roma Sezione II ha accolto il ricorso proposto da Andra S.p.a. per l’annullamento del provvedimento e degli atti presupposti, ivi compresi i verbali delle operazioni di gara, con cui Consip ha aggiudicato alla appellante il lotto n. 2, concernente ortopantomografi 3D, nell’ambito della “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in tre lotti, per l’affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di Ortopantomografi e MOC (mineralometria Ossea Computerizzata), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – ed. 1 - ID Sigef 2546”.

In esito alle operazioni di gara, il lotto n. 2 è stato aggiudicato ai tre operatori economici partecipanti, con l’attribuzione delle seguenti quantità di ortopantomografi 3D: trentacinque apparecchiature a Sira, prima classificata; ventuno apparecchiature a Trade Arte S.p.a. (di seguito anche “Trade”), seconda classificata; quattordici apparecchiature ad Andra, terza in graduatoria.

Contro l’aggiudicazione ha proposto ricorso al Tar Sira, deducendo quattro motivi di gravame. Con il primo, ha lamentato l’illegittimità della mancata esclusione dell’aggiudicataria, che non avrebbe fornito dispositivi comprensivi della funzionalità DICOM RDSR, prevista a pena di esclusione dal Capitolato tecnico. Con gli altri tre, ha censurato sotto due profili l’erronea attribuzione di punteggi tabellari alla controinteressata, che, in ogni caso, secondo quanto dedotto con il quarto mezzo, sarebbe stata da escludere per violazione dell’articolo 80 del citato 50/2016 (quarto motivo).

Contro la sentenza in questa sede impugnata, che ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, ha proposto appello la Sira.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 95/2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.