Inammissibile il ricorso di UKAS per l'affidamento del servizio di controllo accessi negli aeroporti veneti
Pubblicato il: 5/11/2024
Nel contenzioso, United Kingdom Accreditation Service - UKAS è affiancata dagli avvocati Marco Sella, Claudio Visco, Alfonso Celotto e Luca Torlaschi: Idemia Italy S.r.l. è assistita dall'avvocato Silvio Carloni; Indra Italia è difesa dagli avvocati Angela Francesca Canta e Marco Napoli.
L’ente United Kingdom Accreditation, organismo nazionale di accreditamento per il Regno Unito, ha impugnato con opposizione di terzo ai sensi dell’art. 108 del Codice del processo amministrativo la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4089 del 21 aprile 2023.
Con tale pronuncia il Consiglio di Stato, previo rigetto dell’appello incidentale, ha accolto l’appello principale di Idemia Italy S.r.l., mandataria del raggruppamento temporaneo con Leonardo s.p.a., avverso la sentenza del T.a.r. Veneto, II, n. 751 del 2022 e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione “nei sensi di cui in motivazione” il ricorso di primo grado proposto dalla società Indra Italia s.p.a. contro l’aggiudicazione al raggruppamento di imprese guidato da Idemia della procedura negoziata indetta da Save s.p.a. (azienda aeroportuale veneta) per affidare il servizio di controllo degli accessi (e delle uscite) negli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona, dell’importo complessivo a base d’asta di 6 milioni 700 mila euro.
In particolare, per quanto di interesse, nel riformare la sentenza appellata, il Consiglio di Stato ha ritenuto la fondatezza del motivo di appello con il quale si deduceva l’erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui non aveva considerato che la certificazione di sicurezza delle informazioni ISO27001 prodotta in gara da Indra era stata emessa da società accreditata presso UKAS, ente inglese che dopo la c.d. Brexit non sarebbe, tuttavia, più abilitato al rilascio di accreditamenti idonei per la partecipazione a pubbliche gare.
UKAS si oppone alla sentenza del Consiglio di Stato come terzo non evocato in giudizio malgrado la sua qualità di litisconsorte necessario pretermesso; assume, inoltre, che la sentenza opposta sia lesiva e gravemente pregiudizievole dei suoi interessi avendo in sostanza determinato effetti negativi in proprio danno, nel settore di mercato delle certificazioni in ambito europeo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione di terzo, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Compensa tra tutte le parti in causa le spese di giudizio.