Respinto il ricorso del Comune di Vedano al Lambro contro CAP Holding
Pubblicato il: 5/27/2024
Nel contenzioso, il Comune di Vedano al Lambro è assistito dall'avvocato Antonio Gravallese; CAP Holding S.p.A. è affiancata dagli avvocati Maria Cristina Colombo e Giovanni Crisostomo Sciacca.
Il Comune di Vedano al Lambro ha interposto appello avverso la sentenza del Tar per la Lombardia, Milano, sez. prima, 19 maggio 2021, n. 1212, con cui è stato accolto il ricorso principale e i due ricorsi per motivi aggiunti proposti da Cap Holding S.p.A. rispettivamente avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Vedano al Lambro n. 44 del 28 settembre 2017 ed i relativi allegati, compreso il piano di razionalizzazione degli organismi partecipati dal Comune di Vedano al Lambro, nella parte in cui dispone di "procedere all'alienazione della partecipazione in CAP Holding S.p.A. in quanto società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente" e avverso le successive deliberazioni del Consiglio Comunale di Vedano al Lambro di conferma delle scelte effettuate in sede di revisione straordinaria con la deliberazione n. 44 del 28 settembre 2017, oggetto del ricorso introduttivo.
La Cap Holding è una società a capitale interamente pubblico, costituita da diversi Comuni ricompresi negli ambiti territoriali ottimali della Città metropolitana di Milano e delle Province di Monza e Brianza, Pavia, Como e Varese per l’affidamento diretto della gestione unitaria del servizio idrico integrato.
La stessa è il gestore unico del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale della Città metropolitana di Milano per il periodo ricompreso tra il 2014 e il 2033, secondo il modello organizzativo dell’in house providing, regolato dalla convenzione stipulata con l’Ufficio d’Ambito della Città metropolitana di Milano in data 29 giugno 2016.
In data 6 novembre 2017 Cap Holding richiedeva al Comune di Vedano al Lambro di annullare d’ufficio la deliberazione consiliare n. 44 del 2017, in quanto, ai sensi della Convenzione interambito e della convenzione attuativa della stessa, esso sarebbe vincolato a rispettare le scelte programmatiche degli enti di governo dell’ambito e dunque a mantenere la partecipazione nella società affidataria della gestione residuale di un segmento del servizio di interesse generale.
Con nota del 17 novembre 2017 il Comune di Vedano al Lambro respingeva la predetta istanza di autotutela.
Seguiva pertanto l’impugnativa di tali atti ad opera di Cap Holding dinnanzi al Tar per la Lombardia, sede di Milano, affidata a tre motivi di ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.