Respinto il ricorso di SAS Security Systems per la fornitura di bussole di accesso a caveau
Pubblicato il: 6/15/2024
Nel contenzioso, SAS Security Systems S.r.l. è affiancata dall'avvocato Tiziano Ugoccioni; Poste Italiane S.p.A. è assistita dagli avvocati Alessandro Botto e Flavia Speranza.
In data 26 ottobre 2004 Poste Italiane stipulava con Tonali Service s.r.l. (oggi SAS Security Systems S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo in continuità) il contratto per la fornitura ed installazione di n. 1.100 bussole di vario tipo (e, in specie, di n. 450 bussole di accesso a caveau e di n. 650 porte di ingresso anta scorrevole), da fornirsi ai prezzi unitari indicati in sede di offerta e fino alla concorrenza del prezzo complessivo di € 8.655.500,00.
Il contratto, che avrebbe dovuto avere durata biennale, fatta salva la possibilità di prolungamento per un ulteriore anno, è stato nondimeno più volte prorogato fino al 26/04/2012. Con nota del 29 marzo 2012 la ricorrente richiedeva a Poste Italiane di avviare l’istruttoria di cui all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, entrato in vigore medio tempore, in vista del dovuto adeguamento dei corrispettivi e, dunque, del pagamento di complessivi € 376.740,21, oltre interessi e rivalutazione.
La richiesta, reiterata a mezzo legale il 18 ottobre 2012, veniva rigettata dalla Stazione Appaltante.
La SAS Security Systems S.R.L. proponeva quindi ricorso al T.a.r. del Lazio, con il quale contestava l’asserita inapplicabilità dell’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006 al contratto, richiamando tra l’altro la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 16/2011. Il T.a.r. del Lazio, sezione Terza Ter, con sentenza n. 8146 pubblicata il 21 giugno 2019, respingeva il ricorso, rilevando che il Consiglio di Stato (sez. VI, sentenza 20 novembre 2017, n. 5330) in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame aveva respinto il ricorso, avente ad oggetto la revisione dei prezzi per un servizio di igiene ambientale presso un centro postale operativo.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.