Accolto il ricorso dell'ART relativo ai contributi di funzionamento dovuti da Contrepair S.r.l.
Pubblicato il: 8/5/2024
Nel contenzioso, Contrepair S.r.l. è affiancata dagli avvocati Francesco Munari e Andrea Blasi.
Con il ricorso proposto in primo grado la società Contrepair srl, odierna appellata, ha domandato l’accertamento della propria non soggezione al pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. n. 201/2011, convertito con l. n. 214/2011 e, conseguentemente, ha chiesto l’annullamento delle note con cui l’ART medesima ha preteso il pagamento del detto contributo per gli anni 2019 e 2020 nonché degli atti presupposti e connessi ivi incluse, “ove occorra”, delle delibere ART n. 141/2018 e 172/2019 recanti «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti» per gli anni 2019 e 2020.
La società ha affermato di non esercitare alcuna delle attività contemplate dalle delibere dell’Autorità n. 141 del 2018 e n. 172 del 2019, in quanto il fatturato aziendale, erroneamente assunto dall’Autorità quale parametro per il calcolo del contributo, deriverebbe dall’attività di riparazione di container vuoti. Afferma, in tal senso, di non gestire infrastrutture di trasporto, di non essere titolare di un interporto, di non effettuare servizi passeggeri, di non gestire terminal portuali.
Il Tar, in primo luogo, ha disatteso l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa erariale ritenendo che, con specifico riferimento alla contestazione dell’applicabilità del contributo di funzionamento dell’ART dovuto dalle imprese, si è in materia di diritti soggettivi e, pertanto, le azioni giurisdizionali sono soggette solamente al termine prescrizionale.
La difesa erariale ha proposto appello avverso detta sentenza articolando due motivi di impugnazione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata e rifondere all’Autorità appellante le spese del doppio grado di giudizio quantificate in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.