Inammissibilità del ricorso di Sira S.r.l. per la fornitura di ortopantomografi e MOC
Pubblicato il: 8/20/2024
Nel contenzioso, Sira S.r.l. è affiancata dall'avvocato Antonio Pazzaglia; Andra S.p.A. è assistita dagli avvocati Tiziano Ugoccioni e Joseph Brigandi.
La sentenza di primo grado (T.A.R. Lazio, Roma, n. 18731/2023) ha accolto il ricorso proposto da Andra S.p.A. per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione a SIRA s.r.l. della gara relativa all’accordo quadro per la fornitura di ortopantomografi e moc (mineralometria ossea computerizzata) servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le pubbliche amministrazioni (lotto n. 2). Il T.A.R. ha motivato la pronuncia osservando come “Sira non ha mai allegato all’offerta tecnica i report di dose RDSR di ciascuna bioimmagine in formato DICOM o pdf”, come previsto dall’art. 15.3. del Capitolato d’oneri.
All’esito del giudizio di appello la sentenza di primo grado è stata confermata da questo Consiglio di Stato con sentenza n. 3280/2024, la quale: ha respinto il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva il vizio di ultrapetizione; ha respinto il secondo motivo, con cui si deduceva la natura non espulsiva della clausola di cui al citato art. 15.3. del Capitolato (sostenendosi che si sarebbe potuto ricorrere al soccorso istruttorio); ha respinto il terzo motivo di gravame.
Con ricorso per revocazione proposto da SIRA s.r.l. contro la citata sentenza resa in grado di appello, la ricorrente deduce, in fase rescindente, che tale sentenza sarebbe affetta da un errore di fatto revocatorio, consistito nell’affermazione per cui Andra non avrebbe offerto i “CD o DVD contenenti le bioimmagini”.
Il ricorso in revocazione è inammissibile.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.