Respinto il ricorso di Partecipazioni Italiane S.p.A. in materia di inquinamento ambientale di acque sotterranee
Pubblicato il: 9/16/2024
Nel contenzioso, Partecipazioni Italiane S.p.A. è affiancata dall'avvocato Filippo Brunetti; la Provincia di Pavia è assistita dagli avvocati Maria Cristina Colombo e Giovanni Crisostomo Sciacca.
La Provincia di Pavia, all’esito di una complessa indagine ambientale, ha emesso l’ordinanza n. 50 del 15 maggio 2017 con la quale ha individuato i responsabili del potenziale inquinamento delle acque sotterranee situate al di sotto di una vasta area, avente una superficie complessiva di 9 km quadrati, ubicata nella zona nord del territorio del Comune di Pavia e comprendente siti industriali dismessi tra i quali i siti denominati “ex Neca”, “ex Necchi”, “ex Marelli” ed “area ex scalo merci”.
Le indagini svolte nel corso del procedimento hanno individuato un agente contaminane (“plume 1”) che sarebbe tipicamente generato da tetracloroetilene e tricoloroetilene la cui sorgente è stata localizzata nel sito “ex Necchi”, attualmente di proprietà della società Sviluppi Immobiliari Commerciali s.r.l. in liquidazione, ma sino ad un recente passato utilizzato da diverse società per lo svolgimento di attività industriale finalizzata alla produzione di macchine per cucire e compressori, oltre che per lo svolgimento di attività di fonderia di ghisa.
L’ordinanza n. 50/2017 della Provincia di Pavia, dato atto che gli utilizzatori storici dell’area “ex Necchi” sono riconducibili alle società Necchi s.p.a., ora Partecipazioni Italiane s.p.a., attuale appellante, Necchi Compressori s.p.a., Necchi macchine per cucire s.r.l., fusa per incorporazione in Necchi s.p.a., e Fonderia Necchi Pesaro s.r.l., quest’ultima cancellata dal registro delle imprese, ha ritenuto responsabili del potenziale inquinamento Necchi s.p.a., ora Partecipazioni Italiane s.p.a., e Necchi Compressori s.p.a., alle quali ha ordinato di provvedere agli adempimenti previsti dalla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. n. 152 del 2006.
L’ordinanza è stata impugnata dalla società Partecipazioni Italiane s.p.a., che ha notificato il ricorso anche alle altre parti coinvolte.
Con la sentenza n. 02562/2019 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento, in favore della Provincia di Pavia, delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori, se per legge dovuti.