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Il Consiglio di Stato conferma le prescrizioni ambientali: respinto l’appello di IES s.p.a.


Pubblicato il: 5/31/2025

Nel contenzioso, IES - Italiana Energia e Servizi S.p.A. è affiancata dagli avvocati Marco Sella e Luca Torlaschi; la Provincia di Mantova è assistita dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi; Belleli Energy Cpe S.r.l. è difesa dagli avvocati Federico Peres e Alessandro Kiniger; il Comune di Mantova è rappresentato dall'avvocato Paolo Gianolio; INAIL è assistito dagli avvocati Andreina Amato, Vito Zammataro e Renata Tomba.

Con sentenza n. 4217/2025, pubblicata il 16 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha respinto l’appello proposto da IES – Italiana Energia e Servizi s.p.a. contro la sentenza del TAR Lombardia, Sezione di Brescia, n. 86/2023, confermando integralmente la legittimità delle prescrizioni imposte dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in materia di bonifica ambientale del sito industriale di Mantova.

La vicenda trae origine da due distinti ricorsi presentati da IES s.p.a. nel 2021, poi riuniti in primo grado, con i quali la società ha impugnato, da un lato, la richiesta ministeriale di implementazione delle analisi di rischio ambientale (prot. n. 25281 del 10 marzo 2021), e dall’altro, la diffida (prot. n. 28444 del 18 marzo 2021) con cui il Ministero ha imposto l’attuazione delle prescrizioni già impartite dalla Conferenza di Servizi del 25 luglio 2013, relative al rafforzamento delle misure di messa in sicurezza d’emergenza (MISE) e al recupero del surnatante nell’area Belleli, nonché all’arresto della migrazione della contaminazione al di fuori del sito.

Il TAR aveva rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure sollevate da IES, in particolare in merito all’efficacia delle misure adottate, alla pretesa violazione del contraddittorio procedimentale e alla presunta carenza istruttoria. Il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, ritenendo infondati tutti i motivi di appello.

In particolare, il Collegio ha ribadito che le prescrizioni imposte dal Ministero non possono essere adempiute “per equivalente” mediante soluzioni alternative non previamente approvate, come nel caso della proposta di IES di installare otto nuovi piezometri in luogo dei tre richiesti. Tale scelta rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, insindacabile in sede giurisdizionale in assenza di manifesta irragionevolezza, non ravvisata nel caso di specie.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il Consiglio ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, seconda parte, della legge n. 241/1990, in quanto i provvedimenti impugnati sono stati adottati in esecuzione di un’ordinanza provinciale già ritenuta legittima con sentenza passata in giudicato (Cons. Stato, sez. IV, n. 4587/2022).

È stata altresì respinta la censura relativa all’impossibilità di effettuare l’analisi di rischio sul surnatante, poiché l’analisi richiesta riguardava non il prodotto in sé, ma la contaminazione ambientale da esso derivante, pacificamente attribuita alla responsabilità della società appellante.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato la piena legittimità dell’azione amministrativa volta alla tutela ambientale, respingendo l’appello di IES s.p.a. e condannandola al pagamento delle spese di lite, liquidate in 8.000 euro per ciascuna parte costituita, oltre accessori di legge.