Accolto il ricorso di ARIA S.p.A.: legittima la richiesta di immunoglobuline sottocutanee nella gara per la lavorazione del plasma
Pubblicato il: 6/5/2025
Nel contenzioso, ARIA S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppina Squillace; Grifols Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Federico Maria Ferrara, Giorgio Lezzi e Sabrina Maria Maiello; CSL Behring S.p.A. è difesa dall'avvocato Stefano Cassamagnaghi; Kedrion S.p.A. è rappresentata dall'avvocato Giuseppe Toscano.
Con sentenza n. 4336/2025, pubblicata il 20 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha accolto l’appello proposto da ARIA S.p.a. contro la sentenza del TAR Lombardia n. 376/2025, che aveva annullato gli atti di gara relativi alla procedura CIG B0495B32DC per l’affidamento del servizio di lavorazione del plasma raccolto nelle Regioni Lombardia, Piemonte e Sardegna. La gara, indetta il 9 febbraio 2024, prevedeva tra i requisiti la capacità di produrre immunoglobuline polivalenti per somministrazione sottocutanea, in attuazione del d.m. 19 dicembre 2022.
Il TAR aveva ritenuto illegittima la clausola, sostenendo che, alla data di indizione della gara, mancava ancora il decreto ministeriale previsto dall’art. 15, comma 4, della legge n. 219/2005, necessario per rendere pienamente operativa la riforma del settore. Secondo il TAR, l’obbligo di produrre le immunoglobuline sottocutanee non poteva essere imposto in assenza del completamento del quadro normativo.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione, ritenendo che la clausola contestata non fosse un requisito di partecipazione, ma un requisito di esecuzione, da possedere al momento della stipula del contratto. Ha inoltre affermato che la scelta di includere le immunoglobuline sottocutanee tra i prodotti richiesti era legittima, in quanto fondata su un’istruttoria tecnica e su esigenze sanitarie concrete, emerse nel corso dei lavori del gruppo tecnico interregionale.
Il Collegio ha anche respinto l’eccezione di litispendenza sollevata da ARIA, rilevando che il ricorso proposto da Grifols al TAR Lombardia conteneva motivi autonomi rispetto a quelli dedotti nel precedente giudizio davanti al TAR Lazio, definito con sentenza di improcedibilità.
Infine, è stato respinto anche l’appello incidentale di Grifols, che contestava la possibilità per la stazione appaltante di introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto ministeriale. Il Consiglio ha chiarito che, trattandosi di un requisito di esecuzione, la stazione appaltante aveva piena discrezionalità nel definire l’oggetto della prestazione, purché ciò avvenisse in modo motivato e proporzionato.
La sentenza ha quindi respinto il ricorso di primo grado e compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio, riconoscendo la legittimità dell’operato di ARIA e la correttezza della clausola contestata.