Comat ottiene l’annullamento dell’escussione delle cauzioni Consip
Pubblicato il: 6/21/2025
Gli avvocati Marco Sella, Saverio Sticchi Damiani e Luca Torlaschi hanno rappresentato Comat S.p.A., in proprio e come mandataria del costituendo RTI con Caitec S.r.l., Tepor S.p.A. e Nelsa S.r.l. L’Avvocatura generale dello Stato ha assistito Consip S.p.A.
Con due sentenze gemelle, la n. 4861/2025 (registro generale n. 4481/2021) e la n. 4862/2025 (registro generale n. 4482/2021), il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha accolto parzialmente gli appelli proposti da Comat S.p.A. avverso le sentenze del TAR Lazio nn. 2454 e 2456 del 2021, annullando i provvedimenti di Consip relativi all’escussione delle cauzioni provvisorie per i lotti 1, 2, 3, 9, 11 e 14 della gara per l’affidamento del servizio integrato energia e dei servizi connessi.
La controversia trae origine dall’esclusione del raggruppamento Comat dalla procedura di gara per carenza del requisito di qualificazione SOA in capo alla mandante Nelsa S.r.l., accertata successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione. A seguito dell’esclusione, Consip ha disposto l’escussione automatica delle cauzioni provvisorie per tutti i lotti, in applicazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 e della clausola del disciplinare di gara che prevedeva tale misura in caso di mancata dimostrazione dei requisiti.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le censure proposte da Comat, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26 settembre 2024 (cause riunite C-403/23 e C-404/23), che ha affermato l’incompatibilità dell’incameramento automatico della cauzione con i principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza sanciti dalla direttiva 2004/18/CE. Secondo la Corte, l’escussione della garanzia provvisoria può essere disposta solo a seguito di una valutazione individuale e motivata, che tenga conto della posizione del concorrente, della gravità della violazione e dell’importo della cauzione.
Il Collegio ha quindi disapplicato l’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 nella parte in cui consente l’escussione automatica, ritenendo che la misura possa essere adottata solo in esito a un provvedimento discrezionale e motivato. Nel caso di specie, Consip ha agito in via automatica, senza esercitare alcun potere valutativo, con conseguente illegittimità dell’atto.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto il secondo motivo di appello, annullando i provvedimenti impugnati limitatamente all’escussione delle cauzioni provvisorie. Le spese del doppio grado di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della complessità delle questioni trattate e della soccombenza reciproca già rilevata nelle sentenze non definitive nn. 2217 e 2310 del 2022.