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Tribunale di Ancona tutela il marchio 'Profumo del Conero'


Pubblicato il: 9/10/2025

Il Tribunale delle Imprese di Ancona si è pronunciato nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 729-1/2025, promosso da Acqua del Conero S.r.l. nei confronti di Giampaolo Pettirossi, in proprio e quale titolare della ditta individuale H&G Profumi e Natura. Con ricorso cautelare depositato il 15 maggio 2025, Acqua del Conero S.r.l. aveva richiesto misure di urgenza per inibire l’utilizzo del marchio “Profumo del Conero” da parte di Pettirossi e della società Duemme Srls nel negozio di Sirolo (AN), lamentando violazioni del proprio diritto sul marchio “Acqua del Conero” e sulla sua declinazione “Lavanda del Conero”.

Il contenzioso nasce dall’apertura di un esercizio commerciale in Corso Italia a Sirolo, che esponeva insegne e vetrofanie con il marchio “Profumo del Conero”, commercializzato da H&G Profumi e Natura. L’attrice ha sostenuto che tale utilizzo sarebbe stato idoneo a generare confusione tra i consumatori rispetto ai propri marchi e a vanificare investimenti per l’apertura di un concept store di alta gamma nei pressi del suddetto negozio. Acqua del Conero S.r.l. paventava un’azione strategica e in mala fede di Pettirossi per sfruttare la posizione dell’immobile e il collegamento commerciale con il pubblico. Chiedeva misure inibitorie, rimozione delle insegne e pubblicazione dell’ordinanza, nonché la fissazione di una penale per ogni violazione accertata.

Pettirossi, assistito dall'avvocato Manuela Ceccacci, ha contestato l’urgenza del ricorso e ha negato ogni attività di contraffazione o concorrenza sleale. Ha sostenuto la debolezza dei marchi avversari e la mancanza di rischio di confusione, differenziando prodotti ed elementi grafici, e affermando l’assenza di identità tra i marchi e tra i concept di “acqua”, “lavanda” e “profumo”. Ulteriori difese includevano il difetto di interesse dell’attrice e la tolleranza prolungata all’uso del marchio “Profumo del Conero Mare”.

La vicenda si inserisce in un articolato rapporto commerciale tra le parti e coinvolge questioni di diritto industriale sulla validità e tutela dei marchi c.d. deboli, ossia composti da termini generici e/o geografici. Precedenti giudiziari e rapporti commerciali tra i soggetti (inclusa la società Duemme Srls, non parte nel giudizio) avevano fatto emergere rapporti di fornitura e transazioni preesistenti anche con l’attrice.

Il Tribunale, esaminando il merito cautelare, ha ritenuto infondate le eccezioni di nullità del marchio “Profumo del Conero Mare” sia per malafede che per difetto di novità, e ha richiamato ampia giurisprudenza nazionale e unionale in tema di marchi geografici e “deboli”. Ha escluso che i marchi “Acqua del Conero”, “Lavanda del Conero” e “Profumo del Conero Mare” possano godere di esclusiva oltre la combinazione complessa dei loro elementi, trattandosi di termini descrittivi o di provenienza geografica il cui utilizzo non può essere riservato a un unico imprenditore.

La decisione ha rigettato la sussistenza di contraffazione e di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., rilevando sia la differenza grafica, concettuale e fonetica tra i marchi, sia l’insussistenza di atti di sviamento di clientela. Il giudice ha, inoltre, escluso ogni collegamento illecito fra H&G Profumi e Natura e la società Duemme Srls nella vendita dei prodotti, non risultando provato alcun accordo di licenza né condotte lesive nei confronti della ricorrente.

Con ordinanza del 25 agosto 2025, il Tribunale di Ancona ha respinto integralmente tutte le domande cautelari avanzate da Acqua del Conero S.r.l., riservando la pronuncia sulle spese al giudizio di merito. La decisione consolida la possibilità di coesistenza tra marchi “deboli” composti da elementi descrittivi e/o geografici, rafforzando i limiti della tutela per privative industriali basate su tali marchi.