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GSE ottiene conferma sulla legittimità della decadenza di incentivi per fotovoltaico


Pubblicato il: 9/16/2025

L'avvocato Sergio Starace ha assistito Solare 2 s.r.l.; gli avvocati Gianluca Maria Esposito e Antonio Pugliese hanno rappresentato GSE S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7278/2025 (ricorso n. 6196/2024), ha affrontato il contenzioso tra Solare 2 s.r.l. e Gse – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., relativo alla decadenza dagli incentivi del cosiddetto secondo conto energia per un impianto fotovoltaico sito a Carosino (TA). La controversia trae origine dalla comunicazione, da parte del Gse, della decadenza dai benefici previsti dal decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, successivamente rettificata con una nota che riconosceva la sussistenza dei requisiti per l’accesso a minori incentivi ex decreto 6 agosto 2010. Solare 2 s.r.l. ha impugnato i provvedimenti di decadenza e la successiva reiezione dell’istanza di riesame.

La vicenda nasce con la convenzione sottoscritta il 18 ottobre 2011 dalla precedente proprietaria dell’impianto, che consentiva l’accesso agli incentivi previsti dal DM 19 febbraio 2007. Dopo il passaggio di proprietà in capo a Solare 2 s.r.l. nel 2015, sono seguite verifiche e richieste istruttorie da parte del Gse sulla tempestività e correttezza della comunicazione di fine lavori, prevista come requisito per l’accesso alle tariffe incentivanti prorogate. Il contraddittorio procedimentale non ha evitato il provvedimento di decadenza dagli incentivi più favorevoli, con riconoscimento solo delle tariffe meno vantaggiose del decreto successivo.

Solare 2 s.r.l. ha promosso ricorso al TAR Lazio affidandosi a più motivi che contestavano, tra l’altro, vizi di istruttoria, violazione dei termini eccesso di potere, violazione del legittimo affidamento, proporzionalità e disparità di trattamento. Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza n. 10548/2024 ed ha condannato la società al pagamento delle spese. Solare 2 s.r.l. ha quindi proposto appello.

La decisione del Consiglio di Stato conferma la ricostruzione del TAR Lazio, ribadendo che il termine del 31 dicembre 2010 per la comunicazione di fine lavori è perentorio e condizione essenziale per l’accesso agli incentivi più favorevoli. La comunicazione da parte di Solare 2 s.r.l. è risultata trasmessa – secondo la documentazione – solo il 10 gennaio 2011, oltre il termine previsto, circostanza che legittima la decadenza dagli incentivi secondo quanto statuito dalla normativa e consolidato dalla giurisprudenza amministrativa.

Il Collegio ha inoltre precisato che il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di verifica è da ritenersi ordinatorio e che la tipologia del provvedimento di decadenza non ammette margini di discrezionalità né può essere ricondotta all’esercizio del potere di autotutela, essendo un atto vincolato. Isolati provvedimenti difformi dell’amministrazione non vincolano l’azione amministrativa e non determinano disparità di trattamento in presenza di attività vincolata.

Respinto l’appello, Solare 2 s.r.l. è stata condannata al pagamento in favore di Gse S.p.A. delle spese del grado di giudizio, liquidate in 6.000 euro oltre accessori. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle altre parti non costituite, E-Distribuzione S.p.A. e Regione Puglia.