Deloitte & Touche confermata aggiudicataria nell’appalto Puglia Sviluppo
Pubblicato il: 10/6/2025
Gli avvocati Francesco Paolo Bello, Piergiuseppe Otranto, Giacomo Gargano e Andrea Carafa hanno rappresentato Deloitte & Touche S.p.A.; l’avvocato Filippo Panizzolo ha assistito Puglia Sviluppo S.p.A.; gli avvocati Antonio De Angelis e Daniele Proietti hanno rappresentato Acg Auditing e Consulting Group S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7627/2025, ha messo fine a una controversia significativa legata a un appalto pubblico indetto da Puglia Sviluppo S.p.A., società in house della Regione Puglia incaricata della gestione di fondi strutturali. Al centro del caso, rubricato al n. 2412/2025 RG, l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di supporto tecnico e consulenza per la gestione di fondi comunitari, una procedura che ha visto coinvolte Acg Auditing e Consulting Group S.r.l., Puglia Sviluppo S.p.A. e Deloitte & Touche S.p.A.
La vicenda traeva origine dall’iniziale aggiudicazione della gara ad ACG, poi annullata dalla stazione appaltante per carenza nei requisiti tecnico-professionali: in particolare, l’assenza di un fatturato minimo di 1 milione di euro conseguito nei tre anni precedenti in “servizi analoghi” relativi alla gestione dei fondi FESR e FSC. Secondo Puglia Sviluppo, ACG aveva maturato esperienza solo sui fondi FSE, relativi a finanziamenti orientati alle persone anziché alle imprese, come richiesto dalla procedura. ACG ha dunque impugnato tale annullamento presentando ricorso al TAR Bari.
Il TAR Bari, con sentenza n. 244/2025, ha respinto il ricorso rilevando la chiarezza della legge di gara nell’escludere le esperienze relative al FSE e riconoscendo la discrezionalità della stazione appaltante nella determinazione dei requisiti speciali di partecipazione. È stata inoltre considerata inammissibile l’ipotesi di integrazione postuma dei requisiti da parte di ACG, per evitare la violazione dei principi di autoresponsabilità e di par condicio tra concorrenti. A seguito di queste decisioni, Deloitte è subentrata come aggiudicataria e sono stati proposti successivi motivi incidentali, anch’essi respinti dal TAR.
Con l’appello amministrativo, ACG ha sostenuto la presunta contraddizione tra le clausole della legge di gara – imputando al disciplinare e al capitolato tecnico una formulazione equivoca circa l’oggetto dell’appalto e l’ambito dei requisiti richiesti –, oltre a invocare la violazione delle modalità di soccorso istruttorio. Il Consiglio di Stato ha però evidenziato che il paragrafo 9.3 del disciplinare, prescrivendo il requisito dell’esperienza su FESR e FSC, assume valore di specificazione rispetto alle disposizioni generali che definiscono l’oggetto del servizio. Il collegio ha inoltre sottolineato la coerenza tra la missione di Puglia Sviluppo, esclusivamente orientata alle imprese, e la limitazione esperienziale imposta nella gara; è stato anche chiarito che le attività oggetto dell’appalto richiedono know-how specifico differente rispetto a quello del FSE.
Gli elementi giuridici decisivi sono stati il principio di autoresponsabilità del concorrente nelle dichiarazioni rese in sede di gara, il divieto di modifica sostanziale della domanda di partecipazione tramite soccorso istruttorio e la legittimità della stazione appaltante di restringere i requisiti speciali ai servizi identici all’oggetto dell’appalto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la dichiarazione di esperienza professionale resa da ACG fosse una scelta negoziale consapevole e non sanabile con successive integrazioni.
La sentenza ha quindi rigettato l’appello di ACG, confermando la legittimità dell’aggiudicazione a Deloitte & Touche S.p.A. e dichiarando improcedibili i motivi incidentali residui. Le spese giudiziali sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni sollevate. Dal provvedimento discendono la conferma in capo a Deloitte Touche della commessa oggetto di gara e l’impossibilità di ottenere risarcimento da parte di ACG.

