GSE conferma la decadenza di Apollo Srl dagli incentivi salva Alcoa
Pubblicato il: 12/2/2025
L’avvocato Sergio Starace ha assistito Apollo S.r.l. Gli avvocati Stefano D'Ercole e Fabrizio Pellegrino hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9195/2025 (n. 8370/2024 REG. RIC.), ha deciso il contenzioso tra Apollo S.r.l. e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A., con la partecipazione del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dello sviluppo economico. La vicenda riguardava la decadenza dai benefici previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 (cd. "salva Alcoa"), disposta dal GSE con provvedimento n. GSE/P20180110640 del 17 dicembre 2018 per un impianto fotovoltaico di 990 kW sito a Poggiorsini e di proprietà di Apollo S.r.l.
L’origine del contenzioso va ricercata nella contestazione da parte del GSE circa l’effettiva conclusione dei lavori per l’impianto fotovoltaico entro il termine del 31 dicembre 2010, requisito essenziale per accedere alle tariffe incentivanti migliori del secondo Conto Energia, prorogate dalla legge 129/2010. In assenza della documentazione fotografica completa – in particolare relativamente ai "quadri di stringa" –, il GSE aveva disposto la decadenza dai benefici più favorevoli, riconoscendo solo quelli meno vantaggiosi previsti dal terzo Conto Energia. Apollo S.r.l. ha impugnato tale decisione sostenendo che ulteriori documenti e dichiarazioni comprovavano comunque il rispetto del termine normativo.
Il giudizio di primo grado davanti al TAR Lazio, sezione terza-ter, si era concluso con sentenza n. 15979/2024, che respingeva il ricorso di Apollo S.r.l. La motivazione principale verteva sull’assenza, nella documentazione fotografica presentata, della prova del completamento delle opere chiave entro il termine di legge. Tale pronuncia è stata oggetto di appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Tra gli elementi giuridici rilevanti per la soluzione della controversia, il Consiglio di Stato ha sottolineato come la normativa di settore (cd. salva Alcoa e secondo Conto Energia) attribuisca valore essenziale alla documentazione fotografica, quale prova visiva e diretta del completamento dei lavori entro la data limite. Tale obbligo, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, non può essere surrogato da dichiarazioni di parte o da altra documentazione atipica. Fondamentale si è rivelato il principio di autoresponsabilità, che pone in capo al richiedente l’onere di attivarsi tempestivamente e trasmettere ogni elemento prescritto a supporto della domanda di incentivo.
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello di Apollo S.r.l., accertando la legittimità della decadenza pronunciata dal GSE, per mancanza della documentazione fotografica necessaria a dimostrare l’ultimazione dei lavori entro il termine fissato dalla legge. Approntato sì il riconoscimento agli incentivi meno vantaggiosi del terzo Conto Energia, il provvedimento si traduce per Apollo S.r.l. in una perdita economica correlata alla differenza tariffaria e nella definitiva esclusione dal regime più favorevole derivante dalla disciplina "salva Alcoa". Per la particolarità della vicenda, il Collegio ha compensato le spese di lite tra le parti.

